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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24893/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

A seguito di verifica fiscale erano stati emessi avvisi di accertamento per maggiori redditi imponibili relativi agli anni 2007 e 2008; in esito ai giudizi di merito la pretesa era stata rideterminata dalla CTR in misura parziale e l'Ufficio aveva proceduto a sgravio parziale. Successivamente l'agente della riscossione aveva notificato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria basata, oltre che su tali partite, anche su una cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato la comunicazione e, dopo le decisioni di merito, aveva promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che, in esecuzione della sentenza favorevole, dovessero essere annullati anche gli avvisi di accertamento sottostanti, poiché le relative pretese risultavano ancora presenti negli estratti di ruolo. La CTR aveva rigettato l'ottemperanza, ritenendo che la precedente sentenza avesse annullato soltanto le partite di ruolo e non gli avvisi di accertamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse affermato, da un lato, l'avvenuto sgravio delle partite poste a base dell'ipoteca e, dall'altro, il mancato annullamento degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale" e che non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso concreto, la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e logicamente coerente: la precedente decisione resa nel giudizio promosso contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aveva annullato le partite di ruolo ex art. 1, comma 540, l. 228/2012 per mancata risposta dell'ente, ma non aveva annullato gli avvisi di accertamento, che non erano oggetto di quel giudizio e sui quali si era formato un giudicato nella diversa sentenza della CTR del 2014 che aveva rideterminato la pretesa tributaria al 44% del maggior imponibile. Inoltre, la procedura di ottemperanza non poteva essere utilizzata per ottenere l'annullamento di avvisi di accertamento definitivi, essendo riferita agli atti della riscossione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve essere sorretta da motivazione; la sua mancanza o apparente inesistenza può determinare nullità, ma non basta la mera asserita contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione si configura solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiesto un contenuto motivazionale idoneo a rendere comprensibile la decisione, nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciato in cassazione può riguardare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, non la semplice insufficienza o contraddittorietà del ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più consentito censurare in cassazione la mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione sui fatti.

  • art. 1, commi 537 ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Nel caso concreto il contribuente aveva invocato tale disciplina per contestare la pretesa iscrizione ipotecaria e chiedere lo sgravio delle partite di ruolo.

  • art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La mancata risposta dell'ente impositore entro il termine previsto comporta l'annullamento delle partite di ruolo oggetto della procedura, non degli avvisi di accertamento definitivi.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di ottemperanza serve a dare esecuzione al giudicato tributario, ma non può estendersi a pronunce o atti estranei al decisum o a domande nuove non coperte dalla sentenza da eseguire.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per vizi motivazionali è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: rilevano la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, non la mera insufficienza o contraddittorietà.
  • La procedura di ottemperanza tributaria non consente di ottenere l'annullamento di atti o rapporti non compresi nel decisum della sentenza da eseguire; il giudice dell'ottemperanza deve attenersi al contenuto del giudicato.
  • L'annullamento delle partite di ruolo o degli atti della riscossione non implica automaticamente l'annullamento degli avvisi di accertamento sottostanti, specie quando questi ultimi siano stati oggetto di autonoma decisione passata in giudicato.
  • Quando su un avviso di accertamento si è formato giudicato che ne abbia rideterminato la pretesa, tale giudicato preclude che in sede diversa si possa rimettere in discussione l'accertamento sostanziale.
  • Il giudizio di ottemperanza è strumentale all'esecuzione della decisione passata in giudicato e non può essere utilizzato come mezzo surrettizio per impugnare o travolgere avvisi di accertamento definitivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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