Cassazione Penale, Sentenza n. 26512/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/09/2022 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP dell'08/08/2022, il quale aveva disposto il sequestro preventivo dell'autocarro targato CB326YF, di proprietà della società "D.L. s.r.l.s.". Il ricorrente articolava un unico motivo denunciando la violazione degli artt. 240, comma terzo, e 452-quaterdecies cod. pen., contestando la legittimità del sequestro del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sig. Lachl, in qualità di persona fisica, non avesse un interesse concreto e attuale all'impugnazione poiché il bene sequestrato appartiene alla società D.L. s.r.l.s. e non poteva essere restituito a lui personalmente. La Corte ha richiamato la distinzione tra legittimazione ad impugnare e interesse all'impugnare (art. 322 e art. 568 c.p.p.), affermando che l'impugnazione deve mirare a un vantaggio pratico concreto. Inoltre, anche qualora il ricorrente avesse agito in qualità di legale rappresentante della società, il difensore non era munito di procura speciale, onere richiesto per i terzi interessati alla restituzione dei beni (art. 100 c.p.p. e giurisprudenza costante). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, 110, 452-quaterdecies cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nel provvedimento di sequestro in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata (riferimento ai reati e alle relative aggravanti o disposizioni sostanziali).
comma terzo (denunciato dal ricorrente)
Norma indicata nel motivo di ricorso come violata; la decisione non entra nel merito della presunta violazione sostanziale poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.
art. 322, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i soggetti legittimati a proporre riesame avverso il decreto di sequestro; la Corte richiama che la legittimazione va valutata insieme all'interesse concreto all'impugnazione.
art. 568, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente indica e che per promuovere un'impugnazione occorre averne un interesse concreto; la Corte usa questa disposizione per motivare l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Norma che disciplina cause di inammissibilità: l'impugnazione è inammissibile quando proposta da chi non ha legittimazione o interesse; citata a supporto del principio applicato.
Prevede l'obbligo di procura speciale per alcuni soggetti (parte civile, responsabile civile, ecc.); la Corte estende analogicamente l'obbligo al terzo interessato alla restituzione dei beni, richiedendo procura speciale al difensore.
Richiamato analogicamente per sottolineare l'onere di patrocinio e il requisito della procura per chi, come terzo civilisticamente interessato, vuole stare in giudizio tramite difensore.
Consente l'imposizione delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'impugnazione di provvedimenti cautelari reali (sequestro) può essere proposta solo da chi ha sia la legittimazione formale sia un interesse concreto e attuale: l'interesse deve essere idoneo a procurare un vantaggio pratico diretto, non una mera questione teorica.
- Il rappresentante di una società non può impugnare personalmente un provvedimento che colpisce beni di proprietà della società se non dimostra di avere un interesse personale concreto; l'azione deve essere esercitata dalla società stessa o da chi risulti titolare del diritto leso.
- Il terzo civilmente interessato alla restituzione di beni sottoposti a sequestro deve conferire al difensore una procura speciale nelle forme previste (art. 100 c.p.p. e principio analogico rispetto all'art. 83 c.p.c.); l'assenza di tale procura può portare all'inammissibilità del ricorso.
- La legittimazione ad impugnare (art. 322 c.p.p.) va sempre combinata con la verifica dell'interesse all'impugnazione (art. 568 c.p.p.); la sola qualità formale non basta se dall'annullamento non deriva alcun beneficio pratico per il ricorrente.
- Chi intende contestare la legittimità di un sequestro operato su beni societari dovrebbe farlo tramite la società proprietaria o, se agisce in sua rappresentanza, dotarsi della documentazione (procura speciale) che legittimi il difensore a stare in giudizio per ottenere la restituzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26488/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26489/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26494/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26496/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26498/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26499/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →