Cassazione Civile, Ordinanza n. 22137/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
La controversia nasce da un articolo pubblicato su un settimanale di inchiesta dopo il sequestro di prevenzione di una società ritenuta vicina ad ambienti camorristici. L'attore sosteneva che il testo, ricostruendo una collaborazione commerciale tra due società e alludendo a un accordo di riservatezza, lo presentasse come socio occulto e consapevolmente coinvolto in rapporti d'affari con la camorra, così ledendo gravemente la sua reputazione. Il Tribunale aveva ritenuto diffamatorio l'articolo e aveva liquidato il danno non patrimoniale; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione escludendo la diffamazione, valorizzando la lettura complessiva del pezzo, la verità dei fatti narrati e il carattere di critica e ironia di alcune espressioni. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 57 e 595 c.p. e degli artt. 2 Cost. e 111, 6 comma, Cost., nonché dell'art. 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello letto in modo atomistico il testo e per avere negato il significato diffamatorio complessivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'accordo di riservatezza tra le società, che secondo il ricorrente avrebbe mostrato il vero bersaglio diffamatorio; 3) violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 51, 57 e 595 c.p. per avere la Corte applicato impropriamente la scriminante della satira/ironia in un contesto di cronaca, giustificando attacchi personali in difetto di verità e continenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollecitassero una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva esaminato in modo congruo e logico il contenuto dell'articolo, verificando i requisiti della verità, della continenza e dell'interesse pubblico. Ha quindi confermato la decisione di secondo grado che aveva escluso la diffamazione e aveva condannato il ricorrente alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a una rivalutazione dei fatti.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura diffamatoria dell'articolo; la Corte ha però ritenuto che la valutazione della diffamazione e delle scriminanti fosse stata correttamente svolta dal giudice di merito.
art. 2 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela della reputazione; la Corte non vi ha fondato una diversa soluzione, ritenendo inammissibili le doglianze di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione, ma la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza d'appello logica ed esaustiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare asserita motivazione insufficiente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo adeguata la motivazione della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure, in realtà, miravano a un nuovo apprezzamento del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha precisato che il vizio non consente di riesaminare prove e fatti, ma solo di controllare l'omesso esame di punti decisivi.
invocato dal ricorrente per contestare la scriminante della satira/ironia; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato le espressioni come critica e commento ironico, non come diffamazione.
richiamato in relazione alla conformità della sentenza al modello motivazionale; la Corte ha affermato che non occorre confutare espressamente ogni prova o tesi, bastando una motivazione logica e sufficiente.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può scegliere tra le prove quelle ritenute idonee a fondare il convincimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della capacità lesiva delle espressioni, della verità dei fatti narrati, della continenza e dell'interesse pubblico è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura atomistica delle frasi dell'articolo o una diversa valutazione delle prove; il controllo della Corte di cassazione resta limitato ai vizi di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c. ratione temporis.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, si sollecita in realtà un diverso apprezzamento del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone, anche in forma concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni prova o argomento incompatibile con la soluzione adottata.
- Nel valutare un articolo di stampa, specie se di taglio d'inchiesta, è necessario considerare il testo nel suo complesso e la finalità espositiva, non singole frasi isolate dal contesto.
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