Cassazione Civile, Ordinanza n. 01861/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce dalla riduzione unilaterale, disposta dall'istituto nel luglio 2014, dell'orario di incarico di alcuni medici specialisti ambulatoriali titolari di rapporto libero-professionale, con conseguente riduzione del compenso. I medici hanno agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, il ripristino dell'orario precedente e le differenze retributive maturate. Nei primi due gradi di merito le loro domande sono state accolte. In cassazione l'istituto ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 97 Cost., 1362 e 2237 c.c., sostenendo che si trattasse di recesso da rapporto autonomo disciplinato dall'art. 2237 c.c., senza possibilità di tutela reale o di ripristino dell'orario; (2) violazione degli artt. 97 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse mal valutato le rilevazioni poste a base della riduzione oraria, avesse errato nella distribuzione dell'onere della prova e avesse attribuito eccessivo peso ad alcune dichiarazioni testimoniali; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'Accordo collettivo e dei successivi accordi applicativi, contestando la retroattività del nuovo sistema di ponderazione e negando un obbligo dell'amministrazione di implementare i turni esistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la fattispecie non riguardava un recesso da contratto d'opera, ma una riduzione unilaterale dell'orario, fonte di inadempimento dedotto dai medici come violazione dell'obbligo di esatto adempimento. Ha inoltre chiarito che la disciplina collettiva speciale prevedeva espressamente le condizioni e il procedimento per la riduzione o soppressione dell'orario, sicché l'art. 2237 c.c. non era applicabile. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per mancata censura puntuale delle argomentazioni della sentenza d'appello sull'inattendibilità concreta degli accertamenti e per genericità delle doglianze sulla non contestazione, e in parte infondato, perché in tema di esatto adempimento grava sul debitore l'onere di provare di aver adempiuto correttamente, mentre al creditore basta allegare l'inadempimento o l'inesattezza dell'adempimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni del primo e perché non si confrontava con l'accertamento d'appello sull'inattendibilità del nuovo Nomenclatore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'istituto alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo decisivo; la disciplina collettiva speciale è stata ritenuta prevalente nella regolazione della riduzione dell'orario
richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha valorizzato il tenore letterale delle clausole che disciplinano in modo espresso riduzione e soppressione dell'orario
usato come criterio interpretativo sistematico del testo collettivo, che la Corte ha letto nel senso di escludere l'applicazione dell'art. 2237 c.c. alle riduzioni orarie disciplinate dall'accordo
ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché non si trattava di recesso da contratto d'opera ma di riduzione unilaterale dell'orario disciplinata da una fonte collettiva speciale
richiamato nel motivo di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute generiche e non autosufficienti rispetto agli accertamenti di merito
la Corte ha ribadito che, nell'azione di esatto adempimento, il creditore deve provare solo la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'esatto adempimento
richiamato dalla Corte per affermare che, ove sia opposta l'eccezione di inadempimento, si inverte il ruolo probatorio tra le parti
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge
Cass., Sez. U, n. 13533 del 30 ottobre 2001
richiamata come arresto consolidato sul riparto dell'onere della prova nell'azione di adempimento e inesatto adempimento
Massime di principio
- Quando una fonte collettiva speciale disciplina espressamente le condizioni e il procedimento per ridurre o sopprimere l'orario di incarico, non si applica in via diretta la disciplina generale del recesso dal contratto d'opera ex art. 2237 c.c.
- In una controversia sull'esatto adempimento, il creditore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento o l'inesattezza della prestazione, mentre incombe sul debitore la prova dell'avvenuto esatto adempimento.
- Il giudice di legittimità non rivaluta il merito delle prove; il motivo è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi e con gli specifici accertamenti di inattendibilità compiuti dal giudice di appello.
- La tutela accordata in caso di illegittima riduzione dell'orario di collaborazione non configura necessariamente una reintegrazione reale del rapporto, ma può consistere nella semplice riattivazione del corretto svolgimento del rapporto in corso e nel pagamento delle differenze dovute.
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