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Sentenza

Sentenza n. 3262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del GSE del 4 dicembre 2024 n. GSEWEB/P20241006598 di decadenza dagli incentivi per l’impianto fotovoltaico n. 1097566 sito nel Comune di -OMISSIS- (AN)

Giustizia amministrativa202508094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico e conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dagli incentivi disposta dal GSE. L’impianto, ammesso nel 2013 alle tariffe del Quinto conto energia, era corredato da documentazione tecnica recante la firma e il timbro apocrifi di un professionista e non corrispondente ai documenti depositati presso il Comune. Il GSE ha inoltre rilevato difformità tra l’impianto effettivamente realizzato e i titoli edilizi originari, nonché il possibile artificioso frazionamento di più impianti realizzati sulla medesima copertura. L’appellante ha dedotto: nullità della sentenza per omesso esame di questioni e riproduzione di parti di altre decisioni; violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per il superamento del termine ragionevole o annuale per l’esercizio del potere; erronea qualificazione delle violazioni come idonee a giustificare la decadenza anziché la decurtazione; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto alla falsità documentale; rilevanza della sanatoria edilizia successiva; difetto di motivazione per il richiamo alla sentenza penale; mancata considerazione della natura omnicomprensiva della tariffa; duplicazione delle somme richieste dal GSE rispetto ai procedimenti penale, contabile e risarcitorio; necessità di sospendere o rinviare il giudizio in attesa della definizione del processo penale; erroneità della condanna alle spese.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso la nullità della sentenza di primo grado: l’omesso esame di singole questioni, gli errori materiali e l’inserimento di riferimenti non pertinenti integrano, al più, vizi della motivazione o errori impugnabili in appello, non le tassative ipotesi di nullità che impongono il rinvio al primo giudice. In forza dell’effetto devolutivo, il giudice d’appello ha comunque integrato la motivazione del TAR. È stata esclusa la sospensione o il rinvio in attesa del processo penale, in ragione dell’autonomia del giudizio amministrativo e dell’autonoma istruttoria del GSE. Quanto ai termini, il Collegio ha ribadito che il GSE esercita un potere di verifica e controllo e che la falsità della documentazione consente di superare il termine temporale ordinario previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, anche senza una sentenza penale irrevocabile, potendo il GSE accertare autonomamente i fatti. Nel caso concreto il GSE aveva valutato autonomamente la falsità della firma e del timbro e l’attesa della sentenza penale di primo grado non aveva reso illegittimo l’intervento, costituendo anzi espressione di collaborazione e buona fede. La prescrizione penale non escludeva l’accertamento amministrativo della falsità. La documentazione contraffatta era essenziale per verificare i requisiti tecnici dell’impianto e costituiva quindi una violazione sostanziale e rilevante, ostativa alla mera decurtazione dell’incentivo. Anche la difformità dell’impianto rispetto ai titoli edilizi e l’artificioso frazionamento di impianti realizzati sulla stessa copertura confermavano la gravità della violazione e il contrasto con il divieto di abuso del diritto. La sanatoria edilizia del 2016 era successiva alla domanda di incentivo del 2013 e non poteva legittimare retroattivamente la documentazione falsa né incidere sulla decadenza; il diverso trattamento riservato a un altro impianto non era comparabile, non essendo in quel caso contestata la falsità documentale. La decadenza comporta la perdita dell’intero regime incentivante previsto dal Quinto conto energia, comprese le componenti relative all’energia immessa in rete e il premio incentivante. La richiesta di restituzione è conseguenza dovuta della decadenza, ma deve riguardare soltanto quanto effettivamente percepito e non già recuperato dal GSE per il medesimo titolo; le questioni di eventuale duplicazione appartengono alla fase esecutiva. Il motivo sulle spese è stato respinto, poiché la condanna secondo soccombenza costituisce la regola e la liquidazione di 4.000 euro non era manifestamente abnorme o irrazionale. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    La rimessione al primo giudice per nullità della sentenza è limitata alle ipotesi tipizzate e alle carenze macroscopiche che impediscono l’esame del merito.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    “l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza”

    Attribuisce al GSE poteri di verifica e controllo sui dati e sulla documentazione posti a fondamento delle richieste di incentivo; in presenza di violazioni rilevanti può essere disposta la decadenza e il recupero delle somme.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    “Nel caso in cui le violazioni riscontrate [...] siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies [...] dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi”

    Le violazioni rilevanti comportano rigetto o decadenza; la decurtazione tra il 10 e il 50 per cento riguarda le violazioni meno gravi nei casi previsti dalla disposizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    “Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio [...] entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi”

    I presupposti temporali e sostanziali dell’autotutela si applicano al potere di decadenza del GSE secondo la disciplina vigente; la falsità consente il superamento del termine ordinario.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti [...] possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi”

    Consente l’intervento anche oltre il termine annuale quando il beneficio sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci; non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale, potendo l’amministrazione procedere a un autonomo accertamento.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. 28/2011

    “Non hanno titolo a percepire gli incentivi [...] i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che [...] hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci”

    Esclude dagli incentivi chi abbia fornito dati o documenti non veritieri o dichiarazioni false o mendaci, fondando la rilevanza sostanziale della falsità.

  • art. 13 D.M. 5 luglio 2012

    Richiama l’art. 23, comma 3, d.lgs. 28/2011 nel regime del Quinto conto energia.

  • Allegato 1, lett. a), D.M. 31 gennaio 2014

    “presentazione di non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi”

    Qualifica la presentazione di documenti falsi, mendaci o contraffatti come violazione rilevante ai fini del rigetto o della decadenza.

  • art. 12, comma 3, D.M. 5 luglio 2012

    Preclude l’accesso alle tariffe del Quinto conto energia agli impianti che abbiano beneficiato delle tariffe dei precedenti decreti incentivanti, rilevando nel caso di artificioso frazionamento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, valorizzato dal Collegio con riguardo all’attesa dell’esito del giudizio penale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto di motivazione dedotto è stato escluso, poiché il GSE aveva indicato le ragioni della decadenza e aveva autonomamente valutato gli elementi emersi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità delle parti private.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di verificare i presupposti per l’erogazione degli incentivi da fonti rinnovabili è autonomo rispetto al giudizio penale; il GSE può valutare autonomamente la falsità dei dati o dei documenti e non deve necessariamente attendere una sentenza penale passata in giudicato.
  • La presentazione, per ottenere incentivi, di documentazione tecnica essenziale falsa, mendace o contraffatta costituisce una violazione sostanziale e rilevante, idonea a giustificare la decadenza dall’intero regime incentivante e il recupero delle somme, non la mera decurtazione dell’incentivo.
  • In materia di incentivi pubblici, la falsità della documentazione consente l’esercizio del potere di decadenza anche oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 21-nonies, comma 2-bis, e con l’art. 23, comma 3, d.lgs. 28/2011; non è necessario il previo accertamento penale irrevocabile.
  • La successiva sanatoria edilizia non sana retroattivamente la falsità o l’incompletezza della documentazione presentata per ottenere gli incentivi, né rende spettante un beneficio che non risultava legittimamente conseguibile al momento della domanda.
  • La decadenza dal regime incentivante del Quinto conto energia comporta la perdita dell’intero beneficio previsto dal regime, comprese le componenti tariffarie relative all’energia immessa in rete; la restituzione deve comunque essere limitata alle somme effettivamente percepite e non già recuperate per il medesimo titolo.
  • Gli errori materiali, l’omesso esame di singole argomentazioni o l’inserimento di riferimenti non pertinenti nella sentenza di primo grado non determinano nullità ai sensi dell’art. 105 c.p.a. quando non abbiano impedito l’esame del merito; il giudice d’appello può correggere e integrare la motivazione in forza dell’effetto devolutivo.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiImpianti da fonti rinnovabiliAutotutelaAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PAAbuso del diritto e del processo

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