Cassazione Civile, Ordinanza n. 28590/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di merito il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibili, per tardività del deposito del ricorso, le domande con cui un cittadino iracheno chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale conferita al difensore per il ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008: l'atto conteneva l'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e la data di rilascio, ma il difensore non aveva certificato in modo espresso che tale data fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Secondo l'interpretazione già fornita dalle Sezioni Unite, la procura per il ricorso in cassazione in questa materia deve recare esplicitamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la certificazione del difensore sia sulla data sia sull'autenticità della sottoscrizione. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di tale requisito formale. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare una memoria per partecipare all'eventuale udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale era priva della necessaria certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese. Ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve contenere la data del rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla espressamente, oltre ad autenticare la sottoscrizione.
Richiamati come discipline ordinarie del rilascio della procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità della data.
È la disciplina del procedimento in materia di protezione internazionale cui si applica il rito speciale ex art. 35-bis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 3 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità già operato, senza ravvisare contrasto.
art. 10 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità già operato, senza ravvisare contrasto.
art. 24 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità già operato, senza ravvisare contrasto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità già operato, senza ravvisare contrasto.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU nel vaglio di costituzionalità già operato, senza ravvisare contrasto.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali, senza contrasto con la disciplina interna interpretata.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali, senza contrasto con la disciplina interna interpretata.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali, senza contrasto con la disciplina interna interpretata.
Cass. S.U. n. 15177/2021
Ha chiarito che l'art. 35-bis, comma 13, richiede, a pena di inammissibilità, la certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Corte cost. n. 13/2022
Ha ritenuto non contrastante con la Costituzione e con i parametri europei la disciplina dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi nel procedimento di protezione internazionale, la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: deve risultare espressamente la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
- La mancata certificazione della posteriorità della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito essenziale e non sanabile mediante sola indicazione della data o autenticazione della firma.
- Le regole speciali sulla procura nel rito della protezione internazionale prevalgono sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un controllo formale più rigoroso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è necessità di provvedere sulle spese di lite; resta invece dovuto il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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