Cassazione Civile, Ordinanza n. 30222/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di due fatture emesse dal gestore telefonico in relazione alla tassa sulle concessioni governative per licenza d'uso di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e all'utenza telefonica. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la pretesa ritenendo violato l'art. 7 della L. n. 212/2000, perché le fatture richiamate non contenevano uno specifico avvertimento sulle conseguenze del ritardo nel pagamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato e che il contribuente fosse comunque posto in grado di conoscere pretesa, presupposti di fatto e ragioni di diritto, anche a prescindere dalla completezza motivazionale dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente possa conoscere in modo chiaro e completo la pretesa tributaria, con indicazione di petitum e causa petendi e degli elementi costitutivi dell'obbligazione. Ha inoltre precisato che, nel caso di motivazione per relationem, il contribuente deve provare non solo la non conoscenza degli atti richiamati, ma anche che il loro contenuto fosse necessario a integrare la motivazione dell'atto impositivo e non fosse altrimenti già conoscibile. Nel caso concreto, la CTR non aveva considerato che il contribuente non aveva dimostrato l'ignoranza o l'inconoscibilità del termine di pagamento e delle conseguenze del ritardo, che erano desumibili dalla disciplina di riferimento e dalla normale diligenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere chiaramente la pretesa tributaria; non è richiesto un formalismo eccessivo, né che ogni elemento dell'atto presupposto sia autonomamente riprodotto se la motivazione è già sufficientemente chiara.
La motivazione deve rendere intelligibili le ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento amministrativo, ma non impone la riproduzione integrale di tutti gli elementi probatori.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il veicolo processuale del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 21, nota 1, tariffa allegata al D.P.R. 641/1972
"la tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento"
La disposizione è richiamata come indice normativo utile a ricavare il termine di pagamento della bolletta e a escludere l'assenza di conoscibilità della pretesa.
È evocato quale disciplina della tassa sulle concessioni governative relativa alla licenza per l'uso di apparecchiature terminali del servizio radiomobile.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è legittimamente motivato quando consente al contribuente di individuare con precisione il petitum e la causa petendi e di ricostruire in modo chiaro gli elementi costitutivi della pretesa fiscale.
- Nella motivazione per relationem, la validità dell'atto impositivo presuppone che l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e che il suo contenuto sia realmente necessario a integrare la motivazione; il contribuente che contesti la carenza motivazionale deve allegare e provare anche l'effettiva non conoscenza del contenuto rilevante.
- Non va confuso l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, che attiene alla validità dell'atto e alla conoscibilità della pretesa, con l'onere probatorio dell'Amministrazione nel successivo giudizio sul merito della debenza del tributo.
- Il difetto di uno specifico avvertimento sugli effetti del ritardo non determina di per sé illegittimità della pretesa se il termine e le conseguenze sono comunque desumibili dalla disciplina applicabile e dalla normale diligenza del destinatario.
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