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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34619/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un grave infortunio sul lavoro occorso a un operaio manutentore durante l’esecuzione di lavori di interramento di tubi lungo una strada. Il lavoratore, mentre compattava il terreno nello scavo, veniva investito dal cingolato di un escavatore manovrato da un collega; riportava postumi permanenti e, dopo avere transatto con la compagnia assicuratrice della datrice di lavoro, agiva per il risarcimento integrale dei danni contro la società e contro il collega. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo l’evento dovuto a errore dei lavoratori e imprevedibile. La Corte d’appello, invece, accoglieva in parte il gravame del lavoratore, riteneva responsabile la società per non avere predisposto adeguate misure di sicurezza e per il fatto del dipendente, quantificava il danno differenziale e escludeva un’ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 2113, 1372 e 1304 c.c. per avere la Corte escluso effetti della transazione nei confronti del collega e per avere ritenuto la rinuncia impugnabile solo nei confronti della datrice di lavoro; 2) nullità/motivazione apparente sulla mancata personalizzazione del danno; 3) violazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per l’esclusione della personalizzazione; 4) violazione degli stessi criteri per avere liquidato l’invalidità temporanea al valore minimo; 5) motivazione apparente sulla compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la transazione stipulata con l’assicuratore della datrice di lavoro è valida ed efficace, che l’impugnazione ex art. 2113 c.c. opera solo nel rapporto lavoratore-datore di lavoro e non si estende al terzo collega, e che la questione ex art. 1304 c.c. era comunque inammissibile perché nuova e riferita a un soggetto non condebitore solidale. Ha rigettato il secondo motivo perché la motivazione della Corte d’appello sulla mancata allegazione/prova di un quid pluris per la personalizzazione del danno supera il minimo costituzionale. Ha rigettato il terzo motivo ribadendo che la personalizzazione del danno biologico richiede conseguenze anomale o peculiari, specificamente allegate e provate, non essendo sufficienti le conseguenze ordinarie di un trauma di quel grado. Ha rigettato il quarto motivo osservando che la liquidazione dell’invalidità temporanea è coerente con le tabelle milanesi e con la mancata personalizzazione. Ha rigettato anche il quinto motivo, affermando che la compensazione parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    L’impugnazione delle rinunce e transazioni è prevista solo con riguardo ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro e non si estende automaticamente a soggetti terzi estranei a quel rapporto.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva, ma conferma la validità ed efficacia della transazione nei confronti del contraente assicuratore.

  • art. 1304 c.c.

    Norma in tema di obbligazioni solidali; è stata ritenuta inapplicabile perché la transazione era stata stipulata con l’assicuratore della datrice di lavoro e la questione prospettata era nuova.

  • art. 1411 c.c.

    La rinuncia in favore della datrice di lavoro e delle persone delle quali essa debba rispondere è ricondotta allo schema del contratto a favore di terzo.

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto non vi è motivazione apparente.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, secondo criteri tabellari uniformi.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno segue i criteri dell’equità e, in materia di lesione della salute, i parametri tabellari adottati dal giudice di merito.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale da lesione della salute può essere liquidato secondo tabelle, con eventuale personalizzazione solo in presenza di conseguenze peculiari provate.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salva diversa regolazione nei limiti di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione, anche parziale, delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    In caso di diffusione della sentenza devono essere omessi i dati identificativi della parte.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La transazione stipulata dal lavoratore con l’assicuratore della datrice di lavoro è valida ed efficace tra le parti del contratto; l’impugnazione ex art. 2113 c.c. opera solo quando la rinuncia o transazione incide su diritti derivanti dal rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro, non verso terzi estranei.
  • La rinuncia contenuta in una transazione può produrre effetti anche a favore di terzi individuati nel contratto, ma il regime speciale di impugnazione proprio del diritto del lavoro non si estende automaticamente a tali terzi.
  • L’art. 1304 c.c. presuppone una vera obbligazione solidale e non può essere invocato quando la transazione è stata stipulata con un assicuratore e non con un condebitore solidale; inoltre, non sono esaminabili in cassazione questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata.
  • La personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute richiede la prova di conseguenze anomale, eccezionali o peculiari rispetto all’ordinario decorso dell’illecito; le normali conseguenze di un trauma della stessa gravità non giustificano aumenti automatici.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire la ratio decidendi; è invece sufficiente se il giudice esplicita, anche sinteticamente, la mancanza di allegazione e prova dei presupposti della domanda.
  • Nella liquidazione del danno biologico temporaneo, l’adozione dei valori tabellari standard è coerente con l’assenza di elementi che giustifichino una deroga in aumento o in diminuzione.
  • La compensazione parziale delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per difetto assoluto di motivazione o violazione dei limiti legali, non per il mero dissenso della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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