Sentenza del 27/10/2017 n. 25579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava al Consorzio, per l'anno d'imposta 2005, l'omessa applicazione delle ritenute d'acconto sulle somme corrisposte agli agenti di commercio come rimborso delle spese di trasporto delle merci. Il Consorzio sosteneva che tali somme derivassero da autonomi contratti di trasporto, distinti dal rapporto di agenzia, e che pertanto non costituissero provvigioni soggette a ritenuta. In Cassazione ha denunciato sia l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR, sia la violazione dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 53 e 55 del TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, secondo cui l'attività degli agenti costituiva un insieme unitario di prestazioni e non risultava provata l'esistenza di autonomi contratti di trasporto. Ha inoltre stabilito che le somme corrisposte agli agenti, anche se formalmente qualificate come rimborsi spese e determinate in base a distanza, quantità o peso della merce, sono soggette a ritenuta quando risultano funzionalmente e ordinariamente collegate all'attività di agenzia. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis
"I sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono tenuti ad operare ... una ritenuta a titolo di acconto"
La ritenuta si applica non solo alle somme formalmente denominate provvigioni, ma a ogni compenso funzionalmente inerente all'attività di agenzia, inclusi i rimborsi spese ordinari e continuativi connessi all'esecuzione della prestazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
Rileva per l'inquadramento dei compensi percepiti dagli agenti nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, quando ne ricorrono i presupposti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55
Rileva per l'inquadramento dei compensi degli agenti nell'ambito dei redditi d'impresa quando l'attività è esercitata professionalmente e abitualmente.
Chi invoca l'esistenza di un autonomo rapporto contrattuale deve fornire elementi probatori idonei a dimostrarlo; nel caso concreto il Consorzio non ha provato contratti di trasporto distinti e autonomi rispetto all'agenzia.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di riesaminare liberamente i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo anomalie motivazionali rilevanti.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente atti, documenti e contenuti rilevanti; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 24 del 10 giugno 1983
"Ogni altro compenso inerente l'attività prestata ... ivi compresi i rimborsi spese relativi all'attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei committenti"
Sono soggetti a ritenuta i rimborsi spese inerenti all'attività dell'agente, mentre sono esclusi soltanto i rimborsi di spese specificamente anticipate per conto del committente, purché abbiano natura effettivamente distinta e documentata.
Massime di principio
- Ai fini della ritenuta d'acconto conta la sostanza economica e funzionale del pagamento, non la sua denominazione formale: un rimborso spese può essere trattato come provvigione se è collegato ordinariamente all'attività di agenzia.
- Le spese di trasporto sostenute abitualmente dall'agente per consegnare la merce ai clienti sono normalmente considerate inerenti all'esecuzione del rapporto di agenzia e, se rimborsate con carattere continuativo o forfettario, rientrano nella base soggetta a ritenuta.
- L'esclusione dalla ritenuta può operare per somme effettivamente anticipate per conto del preponente, riferite a esborsi specifici, contingenti, documentati e non normalmente connaturati all'attività dell'agente.
- Per ottenere un trattamento fiscale distinto è necessario provare concretamente l'esistenza di un autonomo contratto, con oggetto, obblighi, corrispettivo e documentazione separati; non è sufficiente una clausola generale o la diversa modalità di calcolo del rimborso.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: la Corte verifica la correttezza giuridica e la coerenza della motivazione del giudice di merito, salvo vizi motivazionali effettivamente rilevanti.
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