Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14068/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento, asseritamente intimato oralmente da una società per mancato superamento del periodo di prova, in un rapporto per il quale la lavoratrice sosteneva che non fosse stato pattuito alcun periodo di prova al momento dell'assunzione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice, ma la Corte d'appello di Palermo ha riformato la decisione e ha respinto la domanda, ritenendo assorbente e pregiudiziale la contestazione della validità del contratto di lavoro per asserito dolo determinante ex art. 1439 c.c., dedotto dalla società per assumere che la lavoratrice avesse falsamente dichiarato di possedere titoli ed esperienze necessari per la qualifica ricoperta. La Corte territoriale ha qualificato tali allegazioni non come domanda riconvenzionale inammissibile, ma come eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la pretesa risarcitoria della lavoratrice, e ha ritenuto non contestati i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 36 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato fatti posti a fondamento di una domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'affermazione che non vi fosse stata contestazione specifica sul possesso dei titoli richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo del lavoro la domanda riconvenzionale proposta senza la richiesta di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma ciò non impedisce al giudice di considerare gli stessi fatti come eccezione riconvenzionale, quando siano idonei a integrare un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa attorea. Ha inoltre precisato che la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito, e che nel caso concreto la Corte territoriale si era limitata a utilizzare l'eccezione per rigettare la domanda principale, senza pronunciarsi su ulteriori domande. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che l'apprezzamento della non contestazione è rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali radicali o manifesta illogicità, profili non adeguatamente allegati dalla ricorrente, la quale peraltro non aveva specificato i contenuti degli atti da cui desumere la pretesa contestazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata respinta perché la corte d'appello ha correttamente valutato l'eccezione riconvenzionale

  • art. 416 c.p.c.

    la riconvenzionale proposta nella memoria difensiva del processo del lavoro è inammissibile se non accompagnata dalle forme prescritte

  • art. 418 c.p.c.

    la domanda riconvenzionale nel rito del lavoro richiede la richiesta di spostamento dell'udienza di discussione

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione specifica dei fatti allegati comporta relevatio ab onere probandi, ma l'apprezzamento della non contestazione è riservato al giudice di merito

  • art. 1439 c.c.

    richiamato come norma sul dolo determinante del consenso contrattuale, posto a base dell'eccezione di annullabilità del contratto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la domanda riconvenzionale proposta senza il prescritto spostamento dell'udienza è inammissibile, ma i fatti addotti a suo fondamento possono comunque essere esaminati come eccezione riconvenzionale se sono idonei a costituire un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa avversaria.
  • La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito: se il convenuto mira solo al rigetto della domanda attrice, può far valere fatti e rapporti giuridici che paralizzino la pretesa senza chiedere una pronuncia di accoglimento di un autonomo diritto.
  • La non contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte è valutazione rimessa al giudice di merito; in cassazione essa è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o della manifesta illogicità, e non mediante una mera diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea applicazione del principio di non contestazione deve indicare con precisione gli atti processuali da cui risulterebbe la contestazione asseritamente ignorata.
  • Un'eccezione di annullabilità del contratto per dolo può operare come fatto impeditivo della pretesa risarcitoria fondata sull'inadempimento, se il giudice accerta che il contratto originario non era idoneo a costituire fonte valida di obbligazioni.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaAnnullabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.