Cassazione Penale, Ordinanza n. 29635/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale, lamentando l'omessa motivazione su più punti della decisione. La Corte, però, non ha esaminato il merito delle doglianze, rilevando che il ricorso era proposto contro una sentenza di applicazione della pena emessa dopo il 3 agosto 2017 e quindi al di fuori dei casi consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto avverso una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) non impugnabile nei casi non consentiti. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato solo come base per la contestazione di un reato continuato; non oggetto di autonoma decisione
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso proposto contro sentenza applicativa di pena dopo il 3 agosto 2017, al di fuori dei casi consentiti
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale il ricorso è stato ritenuto non consentito nei limiti indicati dalla legge
prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è dichiarato inammissibile quando sia proposto al di fuori dei casi legalmente consentiti, senza necessità di una previa trattazione nel merito.
- Quando la causa di inammissibilità è oggettiva e non risultano elementi per escludere la colpa del ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
- Nei ricorsi avverso il patteggiamento, la Corte può rilevare in via preliminare il difetto di proponibilità e arrestare il giudizio senza esaminare censure attinenti a violazioni di legge o vizi di motivazione.
- La decisione non affronta il merito della responsabilità penale o della correttezza della motivazione della sentenza impugnata quando l'impugnazione sia preclusa in rito.
Come è indicizzato
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