Cassazione Civile, Ordinanza n. 10166/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico di lavori nel quale, dopo l’esecuzione di due stati di avanzamento, le parti avevano sottoscritto un atto aggiuntivo a seguito di variante tecnica, con previsione di un maggior numero di fori da eseguire e di un corrispondente maggior prezzo. La società appaltatrice aveva poi iscritto una riserva per contestare che la stazione appaltante avesse contabilizzato un numero di fori inferiore a quello pattuito nell’atto aggiuntivo, rivendicando il relativo maggior compenso. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestiva la riserva, valorizzando in modo decisivo il patto aggiuntivo successivo alla variante e considerando che solo dopo la comunicazione dell’amministrazione l’impresa avesse percepito il minor computo dei fori. La stazione appaltante ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sulla tardività della riserva: secondo la ricorrente, il pregiudizio era percepibile sin dall’inizio dell’esecuzione dei lavori, sicché la riserva avrebbe dovuto essere iscritta nel primo documento contabile utile, e comunque prima della successiva formulazione. Ha richiamato la disciplina delle riserve negli appalti pubblici e la giurisprudenza sulla decadenza per mancata iscrizione tempestiva, sostenendo che l’atto aggiuntivo non potesse giustificare una riserva tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che, nel caso concreto, la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva valorizzato come elemento decisivo l’atto aggiuntivo del 2 marzo 2006, con il quale era stata nuova e specificamente pattuita la realizzazione di 98.119 fori per un importo determinato. Solo dopo la comunicazione successiva l’impresa aveva avuto contezza che l’amministrazione aveva contabilizzato un numero inferiore di fori, e la riserva risultava iscritta dopo tale evento. Di conseguenza, la Corte ha escluso la tardività della riserva in relazione a quella specifica pretesa e ha rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale
evocato solo indirettamente nel richiamo all’onere di dimostrare la tempestività delle riserve
artt. 164 e ss. d.P.R. n. 554 del 1999
disciplinano negli appalti pubblici l’onere dell’appaltatore di iscrivere riserve tempestive nella contabilità per pretendere maggiori compensi o rimborsi
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
individua le modalità di iscrizione delle riserve
individua il momento iniziale del termine decadenziale, coincidente con l’insorgenza e percezione del fatto dannoso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato
art. 191 d.P.R. n. 207 del 2010
richiamato nel ricorso come disposizione che imporrebbe la tempestività e la formulazione della riserva entro termini definiti
Massime di principio
- Negli appalti pubblici l’impresa che intenda chiedere maggiori compensi, indennizzi o danni deve iscrivere tempestivamente la riserva nel primo atto contabile utile successivo all’insorgenza e percezione del fatto pregiudizievole, altrimenti incorre in decadenza.
- La tempestività della riserva va valutata in concreto rispetto al momento in cui l’appaltatore abbia avuto percezione del fatto dannoso; se la pretesa nasce solo a seguito di un successivo atto aggiuntivo o di una nuova contabilizzazione, la riserva può essere tempestiva se iscritta dopo tale evento.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata su un elemento autonomamente decisivo non specificamente censurato.
- Quando esiste un successivo accordo negoziale valido che ridefinisce quantità e prezzo delle lavorazioni, la verifica della tempestività della riserva deve essere svolta in relazione alla nuova pattuizione e non solo alla previsione originaria superata.
- In tema di riserve negli appalti pubblici, spetta all’impresa dimostrare la tempestività della propria iscrizione, ove contestata dalla stazione appaltante.
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