Cassazione Penale, Sentenza n. 33144/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Sarno, amministratore unico della Soloil Italia s.r.l., è stato ritenuto responsabile, in concorso con Randazzo Francesca (amministratrice unica della Green World s.r.l.s.), di aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da oli esausti in quantitativo complessivo superiore a 25.000-26.000 litri, superando il limite autorizzato di 5.000 litri, e di aver effettuato operazioni non autorizzate di recupero (separazione dell'olio dal residuo). Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo insufficiente motivazione quanto all'imputazione nei suoi confronti, mancanza dell'elemento soggettivo, estraneità alla gestione dello stoccaggio e affidamento alla Green World per le operazioni di smaltimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Marsala adeguata e coerente: provato l'elemento oggettivo (quantitativo di olio rinvenuto e modalità di stoccaggio non conformi) e provato l'elemento soggettivo, fondato sulla consapevolezza e sulla collaborazione documentale tra Soloil e Green World nonché sul principio di culpa in eligendo che impone al conferente di accertare le autorizzazioni e le competenze del terzo incaricato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mira a una diversa rilettura dei fatti (sindacato di merito precluso). Conseguenza: confermata la condanna di primo grado a 10.000,00 euro di ammenda e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato; applicata per imputare responsabilità penale in concorso tra l'amministratore di Soloil e l'amministratrice della Green World
art. 256 d.lgs. n. 152/2006, commi 1 lettera a) e 2
Disciplinano illeciti relativi al deposito incontrollato e alla gestione non autorizzata dei rifiuti; la Corte lo ha applicato al superamento del limite autorizzato di stoccaggio e alle operazioni non autorizzate di recupero
Allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998
Contiene prescrizioni tecniche in materia di oli esausti e recupero; la separazione dell'olio dal residuo effettuata senza titolo è stata considerata operazione non autorizzata
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Regola i requisiti della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione pienamente sufficiente e coerente
Norma procedurale sul ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile ed ha rigettato censure che si risolvevano in un sindacato di merito sulle valutazioni fattuali
art. 191, comma 2 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Richiama i principi della politica ambientale dell'UE (precauzione, principio chi inquina paga); la Corte lo evoca per giustificare l'attenzione rigorosa alla tutela ambientale e agli obblighi degli operatori
Massima giurisprudenziale: culpa in eligendo (orientamento Corte di Cassazione)
Dottrina consolidata che impone a chi affida rifiuti a terzi l'obbligo di accertare autorizzazioni, competenze e idoneità degli impianti; la sua violazione può configurare responsabilità penale per mancato controllo
Massime di principio
- Chi affida rifiuti a terzi ha l'obbligo di verificare l'esistenza delle necessarie autorizzazioni e la concreta idoneità tecnica dell'affidatario: una carenza in tali accertamenti può integrare culpa in eligendo e responsabilità penale.
- Il superamento dei limiti autorizzati di stoccaggio e lo svolgimento di operazioni di recupero non autorizzate costituiscono elementi oggettivi rilevanti per la configurazione del reato ambientale, anche se il deposito è presso un sito di proprietà del terzo incaricato.
- La mera circostanza che il capannone o i dipendenti appartengano esclusivamente al terzo incaricato non esonera automaticamente il conferente dalla responsabilità, se risulta collaborazione documentale o gestione congiunta che dimostri consapevolezza o negligenza nella scelta.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della sentenza attraverso una semplice diversa lettura dei fatti o una rivalutazione delle prove: è necessario dimostrare carenze motivazionali o errori di diritto rilevanti e specifici.
- Nelle controversie penali ambientali la Corte adotta un approccio rigoroso volto alla tutela dell'ambiente e applica i principi comunitari quali quello 'chi inquina paga', giustificando un più stretto dovere di diligenza da parte degli operatori.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, è cruciale conservare e produrre documentazione probante sull'assenza di conoscenza delle attività illecite (contratti, lettere d'incarico, verifiche effettuate sulle autorizzazioni dell'affidatario, comunicazioni formali di controllo e ispezione).
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