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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9722/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale). L'imputato censura: I) l'utilizzo, come elemento probatorio, delle dichiarazioni rese all'immediato soccorritore (capo squadra dei Vigili del Fuoco), che sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p. perché non spontanee e rese in stato confusionale; II) vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per presunta valorizzazione di precedenti penali e per una errata valutazione della consulenza tecnica e del filmato che, secondo la difesa, dimostrerebbero che alla guida era il soggetto deceduto; contestazione di una presunta inversione dell'onere della prova; III) carenza delle esigenze cautelari: si nega la concretezza del pericolo di fuga (sarebbe stato solo un trasferimento per cure), e si contesta la valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva, dato il tempo trascorso e le condizioni fisiche dell'imputato (amputazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la testimonianza de relato resa dal vigile del fuoco circa le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza dell'evento, poiché si tratta di dichiarazioni rese extraprocedimentalmente a soggetti non organi di polizia giudiziaria e quindi utilizzabili come testimonianza indiretta; il fatto che l'indagato fosse in stato confusionale non escludeva la rilevanza delle ripetute affermazioni di essersi trovato alla guida. Quanto ai gravi indizi, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale: la consulenza difensiva non dimostrava che il decesso fosse avvenuto mentre quel soggetto era alla guida (il video non mostra il momento dell'impatto) e la difesa non aveva richiamato l'esistenza del filmato nell'immediato; non c'è stata inversione dell'onere della prova. Sulle esigenze cautelari la motivazione è stata considerata adeguata: valorizzate le dimissioni repentine dall'ospedale, il precedente per omicidio colposo plurimo sotto l'effetto di stupefacenti e la condotta posta in essere, hanno giustificato il pericolo di fuga e di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata: omicidio stradale. La Corte conferma che la misura cautelare è stata adottata in relazione alla gravità del fatto ricostruito e ai gravi indizi di responsabilità per tale fattispecie

  • art. 350, comma 7 c.p.p.

    La Corte precisa che l'inutilizzabilità riguarda dichiarazioni rese nel corso del procedimento; invece sono ammissibili come testimonianza de relato le dichiarazioni rese extraprocedimentalmente a soggetti estranei alla polizia giudiziaria (es. vigili del fuoco), anche se contengono confessioni, purché il giudice ne valuti la attendibilità

  • art. 113 c.p.

    Richiamato in via ipotetica dal Tribunale quale argomento aggiuntivo: ove fosse emersa diversa dinamica (altro soggetto alla guida), si sarebbe potuta ipotizzare una responsabilità concorrente; la Corte ritiene tale argomento puramente eventuale e non dirimente rispetto al nocciolo della motivazione sui gravi indizi

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti successivi al rigetto del ricorso; la Corte ordina l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall'indagato a persone estranee (es. vigili del fuoco) nell'immediatezza dell'evento possono essere utilizzate come testimonianza de relato e non sono automaticamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 350 c.p.p.; il giudice deve comunque valutarne l'attendibilità.
  • Lo stato confusionale dell'indagato non determina automaticamente l'inutilizzabilità della dichiarazione se la stessa è stata ripetuta più volte e coerente nell'immediatezza; la valutazione è di merito e spetta al giudice di merito.
  • La presenza di consulenze tecniche di parte non annulla automaticamente la valutazione dei giudici: la prova video ha valore solo se mostra in modo univoco gli eventi rilevanti (es. il momento dell'impatto) e se la difesa ne aveva fatto tempestivo riferimento nelle indagini o nell'interrogatorio.
  • L'onere della prova in ordine all'identità del conducente grava sul pubblico ministero: tuttavia, in sede cautelare è sufficiente la presenza di gravi indizi desunti da variegate fonti (testimonianze, elementi oggettivi, precedenti) senza che ciò configuri inversione dell'onere probatorio.
  • Per la valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione del reato il giudice può tener conto non solo delle condizioni fisiche attuali, ma anche della condotta post-evento (es. dimissioni repentine dall'ospedale) e dei precedenti specifici, purché tali argomentazioni siano motivate e proporzionate.
  • Le censure che investono principalmente la valutazione del merito probatorio (vizi di valutazione, peso delle prove) sono difficilmente accolte in Cassazione, ove manchi un vizio giuridico o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.

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