Cassazione Civile, Ordinanza n. 38224/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di accertamento negativo proposta da due committenti per sentir dichiarare che nulla dovevano a una società edile, la quale sosteneva invece di avere eseguito lavori di assistenza muraria per impianti elettrici e idraulici su loro incarico e di avere quindi diritto al pagamento di fatture per complessivi euro 51.936,84. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenendosi che i lavori fossero stati richiesti dal direttore dei lavori su incarico del genitore dei committenti. La corte d’appello, invece, ha riformato la decisione, ha valorizzato le prove testimoniali e la c.t.u. e ha ritenuto che le opere fossero state commissionate dall’altra impresa appaltatrice presente in cantiere, non dai committenti, escludendo così un debito di questi ultimi. La società ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 116, 244, 254 e 257 c.p.c., con critica alla valutazione delle prove testimoniali e alla ritenuta inattendibilità di due testi; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, lamentando che i lavori sarebbero proseguiti dopo una certa data e che sarebbero state eseguite ulteriori opere non commissionate all’altra impresa; 3) violazione dell’art. 244 c.p.c. per asserita ammissione di capitoli di prova privi di specificità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, tendevano in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e della credibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, salvo i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., qui non integrati. In particolare, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste quando si contesti solo l’esito della valutazione probatoria e non l’erronea distribuzione dell’onere della prova; inoltre, la circostanza richiamata nel secondo motivo è stata ritenuta non decisiva, perché non idonea a smentire l’accertamento secondo cui l’incarico era stato conferito dall’impresa Consolini e non dai committenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato di avere tempestivamente eccepito in corso di causa la nullità della prova testimoniale e, comunque, la specificità dei capitoli di prova è apprezzamento di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l’apprezzamento delle prove e l’esito dell’istruttoria.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del convincimento del giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
La doglianza sulla mancata specificità dei capitoli di prova testimoniale è inammissibile se non si indica la tempestiva eccezione di nullità e, in ogni caso, la valutazione sulla specificità è di merito.
Richiamato nel motivo insieme ad altre norme processuali, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a scalfire l’accertamento di merito.
Richiamato nel motivo insieme ad altre norme processuali, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a scalfire l’accertamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio per violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di critica all’apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare la complessiva valutazione del materiale istruttorio o la maggiore/minore attendibilità delle fonti di prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito alteri la ripartizione dell’onere probatorio; non basta contestare l’esito della valutazione delle prove o la credibilità dei testi.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio, né di sostituire una diversa lettura delle prove al convincimento espresso dal giudice di merito.
- L’apprezzamento sull’attendibilità dei testimoni e sulla sufficienza/congruenza della prova è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
- La deduzione di nullità della prova testimoniale per difetto di specificità dei capitoli richiede, a pena di inammissibilità, l’indicazione della tempestiva eccezione sollevata nel corso del giudizio di merito.
- Per essere decisivo, il fatto omesso deve essere idoneo, da solo o in combinazione con altri elementi, a determinare un esito diverso della controversia; la mera allegazione di ulteriori circostanze non basta se non scalfisce l’accertamento centrale compiuto dal giudice di merito.
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