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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2860/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste (20/09/2022) che confermava la condanna (G.u.p. 18/12/2017) per i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e porto di armi/oggetti atti ad offendere (art. 4 legge 18/04/1975 n.110), commessi il 30/04/2016. Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: 1) vizio di motivazione e valutazione erronea e congetturale delle prove (in particolare tabulati telefonici, tempi di percorrenza tra Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone rispetto a Google Maps, identificazione di autoveicoli presenti e natura del movente riconducibile allo spaccio di stupefacenti); 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale rispetto al criterio del ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), denunciando manifesta illogicità della motivazione e insufficienza probatoria oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato le proprie conclusioni, spiegando in modo plausibile perché i tempi di spostamento potessero essere molto più rapidi dell'indicazione media di Google Maps, perché la percezione della telefonata ravvisata dalla parte offesa potesse essere erronea, e perché le risultanze complessive (tabulati telefonici, dichiarazioni, elementi fattuali) fossero coerenti con la presenza e la responsabilità dell'imputato. È stata altresì ritenuta fondata la ricostruzione del movente indicata in sentenza. Di conseguenza il ricorso è rigettato, viene confermata la condanna (pena originaria: 1 anno, 8 mesi e 20 giorni di reclusione) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen.

    Norma contestata per il reato di violazione di domicilio relativo all'introduzione nell'abitazione di Rana Partap; la Corte ha confermato l'applicabilità sulla base degli elementi probatori.

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Norme richiamate per le lesioni personali aggravate (uso di mazze, bastoni, pugni, calci e oggetti contundenti). La Corte ha ritenuto provate le lesioni e la loro gravità in base alle risultanze mediche e testimonianze.

  • art. 605 cod. pen.

    Norma applicata per il sequestro di persona (caricamento forzato della vittima su un'autovettura e perdita della libertà personale); la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione agli elementi fattuali.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata in relazione al porto di armi e oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto provato l'utilizzo o il porto di tali strumenti senza giustificato motivo.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente con riferimento al criterio del giudizio (ragionevole dubbio). La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato il criterio, fornendo motivazioni plausibili e adeguate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I tabulati telefonici (agganci celle) sono elementi di prova importanti ma non conclusivi: il giudice può integrarli con altre risultanze (dichiarazioni, dinamica degli eventi, tempi effettivi di percorrenza) e trarne inferenze plausibili purché motivate.
  • Le stime di percorrenza fornite da strumenti come Google Maps rappresentano valori medi ed evitabili; la giurisprudenza ammette che in casi di urgenza o guida rapida i tempi effettivi possano essere molto inferiori a quelli medi indicati, se il quadro fattuale lo giustifica e la motivazione lo spiega.
  • La percezione diretta di testimoni (es. aver udito una telefonata e identificato il chiamante) può risultare soggetta ad errore: il giudice valuta l'attendibilità e può ritenere plausibili spiegazioni alternative se adeguatamente motivate.
  • L'assenza di prova tecnica (es. riprese video) non invalida automaticamente una ricostruzione probatoria basata su elementi testimoniali e circostanziali coerenti; ciò che conta è la ponderazione complessiva e la motivazione del giudice.
  • Quando il movente è dedotto da dichiarazioni delle parti o da elementi indiziari, il giudice deve indicare la fonte e spiegare il nesso logico: una motivazione esplicita sulla provenienza del dato probatorio rende la deduzione accettabile in sede di legittimità.
  • Il principio del 'ragionevole dubbio' impone che la condanna sia fondata su prove idonee ad escludere dubbi seri; tuttavia la Corte di cassazione controlla soprattutto che il giudice di merito abbia affrontato e motivato le incongruenze e le questioni principali in modo non manifestamente illogico.

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