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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06651/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito, poi sostituito da una società veicolo del credito, contro due atti dispositivi compiuti dal debitore: la vendita di un immobile al figlio con riserva di usufrutto e la costituzione di un’ipoteca volontaria a favore di un terzo, posta a garanzia di un debito verso quest’ultimo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 100 c.p.c. per asserito difetto di interesse ad agire del creditore, sostenendo che, essendo già stato accolto in altro giudizio un’analoga revocatoria sul medesimo atto, il successivo esperimento dell’esecuzione sul bene ipotecato sarebbe stato inutile; (2) violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avrebbe mal valutato le prove, non potendosi presumere né la conoscenza dello stato di difficoltà economica del debitore né la consapevolezza della diminuzione delle garanzie del creditore; (3) il testo non consente di ricostruire in dettaglio l’ulteriore motivo, ma la Corte li esamina congiuntamente come censure di legittimità comunque inammissibili. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché il ricorso non riportava né trascriveva in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, né i passaggi della sentenza impugnata, violando l’art. 366 c.p.c.; inoltre il primo motivo era formulato come violazione di legge sostanziale anziché come error in procedendo relativo all’art. 100 c.p.c., mentre il secondo mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha affermato che le censure erano prive della necessaria specificità e autosufficienza, non essendo stati indicati e trascritti gli atti, i documenti e i passaggi decisivi della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che il primo motivo era mal qualificato processualmente e che il secondo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti ed è stato disposto anche l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    la norma è richiamata come fondamento dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore contro gli atti dispositivi del debitore che pregiudichino la garanzia patrimoniale

  • art. 100 c.p.c.

    il difetto di interesse ad agire, se dedotto, integra un vizio processuale e va fatto valere come error in procedendo, non come violazione di legge sostanziale

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici non possono essere contestate in cassazione come violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a una diversa valutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se non si allega l’uso di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o altri specifici errori di regime probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non consente di censurare una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta o una rivalutazione del fatto

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, indicando e trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti nonché i capi della sentenza impugnata oggetto di censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non è autosufficiente: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i passaggi della decisione impugnata su cui fonda le censure, consentendo al giudice di legittimità il controllo diretto della decisività delle doglianze.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: se la censura riguarda la ricostruzione dei fatti e il peso delle risultanze istruttorie, essa è fuori dal perimetro del giudizio di cassazione.
  • Il vizio relativo all’interesse ad agire o ad altre condizioni dell’azione deve essere dedotto nel corretto inquadramento processuale; la mera evocazione di una norma sostanziale, senza confrontarla con la motivazione della sentenza impugnata, non è sufficiente.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice di merito ha utilizzato prove non dedotte, ha violato prove legali o ha considerato piena prova ciò che era invece liberamente valutabile; non basta contestare il convincimento raggiunto dal giudice.
  • In sede di revocatoria ordinaria, la verifica del consilium fraudis e della consapevolezza del pregiudizio è attività tipicamente rimessa al giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una mera diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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