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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27769/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca, disposta nella sentenza ex art. 444 c.p.p., di alcuni telefoni cellulari marca Huawei, Vivo e Oppo rinvenuti e posti in sequestro nel verbale della polizia giudiziaria del 4.07.2022. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (art. 240 c.p.) e carenza della motivazione circa il nesso di strumentalità tra i telefoni e il reato di detenzione a fine di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), chiedendo l'annullamento in parte qua.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo limitatamente ai telefoni cellulari, perché la confisca facoltativa era priva di adeguata motivazione: la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che si trattava di "plurimo strumentario destinato alla commissione dei delitti odierni" senza accertamento concreto del nesso di strumentalità. Richiamando la giurisprudenza (in particolare Sez. 2, n. 10619/2020, Fortuna), la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca dei cellulari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Prato per nuovo giudizio sul punto. Le altre statuizioni (accordo sulla pena, confisca di droga e denaro) sono rimaste impregiudicate. Applicata motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rinvio al rito del giudizio abbreviato con applicazione della pena concordata tra PM e imputato (patteggiamento). La formula di giudizio non esonera il giudice dall'istruire e motivare specificamente eventuali misure ablative facoltative.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che incrimina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nei fatti contestati è stata la fattispecie base per l'accordo di pena.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa per gli strumenti del reato. La Corte interpreta che l'applicazione richiede l'accertamento concreto del nesso di strumentalità tra la cosa e il reato, motivato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto e alle circostanze del fatto.

  • Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 (Fortuna)

    «Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità"...»

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il criterio richiesto per la confisca facoltativa: occorre motivazione concreta sul rapporto strumentale, non bastano formule generiche né il requisito di indispensabilità.

  • Altra giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 3711/2013; Sez. 1, n. 38650/2008; Sez. 5, n. 14307/2006)

    Precedenti che confermano l'obbligo di motivare il nesso di strumentalità in concreto per la confisca facoltativa.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. richiede sempre un accertamento motivato, in concreto, del nesso di strumentalità tra l'oggetto e la commissione del reato: formulazioni generiche non sono sufficienti.
  • Nei procedimenti con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice, pur accettando la pena concordata, deve comunque motivare separatamente qualsiasi misura ablativa facoltativa.
  • Se la motivazione della confisca è carente, la Cassazione annulla la misura limitatamente agli oggetti interessati e rinvia per nuovo esame, senza automaticamente riconsiderare l'intera sentenza.
  • Per giustificare la confisca di telefoni cellulari occorre fornire elementi concreti che colleghino quei telefoni all'attività delittuosa (es. conversazioni, contatti, app o dati che dimostrino impiego nello spaccio); la sola presenza nel luogo o il generico rinvenimento non basta.
  • In fase difensiva è utile allegare documentazione probatoria (verbali, assenza di dati colleganti, perizie) e puntare sulla mancanza di specifica motivazione per ottenere l'annullamento limitato delle misure ablative.

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