Cassazione Penale, Sentenza n. 1511/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta correlata al fallimento della LARA IN s.r.l. con tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 585, comma 4, c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato i motivi aggiunti relativi al capo a) e avrebbe invece valutato solo quelli relativi al capo b); 2) nullità in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223 l.fall., deducendo che non sarebbe avvenuta distrazione perché l'immobile gravato da ipoteca era stato ceduto ad altra società con accollo del mutuo (garanzia reale segue il bene, quindi la banca non avrebbe subito pregiudizio); 3) nullità per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.), sostenendo che la Corte si sarebbe basata illogicamente sull'entità del passivo fallimentare senza che tale aggravante fosse contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: sul primo motivo ha ritenuto infondato che i motivi aggiunti non fossero collegati a quelli originari, osservando che l'appello iniziale investiva solo il capo b) e non il capo a); sul secondo motivo ha confermato il principio secondo cui l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente non libera la società fallita e la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro può integrare la bancarotta per distrazione; sul terzo motivo ha rilevato l'assenza di allegazione di elementi positivi idonei a fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la necessità di specificità e collegamento funzionale dei motivi nuovi rispetto a quelli originari nell'impugnazione: i motivi aggiunti sono valutabili solo se attinenti ai capi/punti già oggetto dell'impugnazione principale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la portata con cui sono state riportate le impugnazioni in cassazione; la descrizione dei motivi è stata effettuata nei limiti di tale disposizione.
artt. 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fallimentare
Norme rilevanti per la configurazione della bancarotta per distrazione: la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo può integrare la fattispecie, poiché l'accollo del mutuo dall'acquirente non libera il debitore originario.
Riferimento alla condotta omissiva/azioni dell'amministratore correlate alla falsificazione di poste di bilancio; utilizzata per qualificare il comportamento contestato nel capo a).
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Principio secondo cui le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e valutabili dall'autorità giudiziaria; la loro concessione non può fondarsi su deduzioni generiche.
Consente la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o palesemente infondato, come avvenuto nel caso.
Massime di principio
- I motivi aggiunti in appello o in cassazione sono valutabili solo se hanno una connessione funzionale con i motivi iniziali: per contestare un capo nuovo è necessario che l'impugnazione principale lo comprenda o che i nuovi motivi siano chiaramente collegati a quelli originari.
- La cessione di beni gravati da ipoteca con il solo accollo del mutuo da parte dell'acquirente non libera automaticamente il debitore: ai fini della bancarotta per distrazione rileva se l'operazione ha sottratto patrimonio al soddisfacimento dei creditori senza corrispettivo reale.
- Quando si invoca l'assenza di pregiudizio per il creditore (es. per effetto di garanzie reali che "seguono il bene"), è necessario dimostrare concretamente che il creditore è stato effettivamente tutelato o che l'obbligazione è stata estinta o liberata da atto formale del creditore stesso.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi positivi favorevoli all'imputato; deduzioni generiche o riferimenti astratti non sono sufficienti.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende), dunque è importante preliminarmente valutare la fondatezza e l'ammissibilità delle doglianze.
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