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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18928/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione contestavano, a vario titolo: la legittimazione del Procuratore generale ad interporre appello (denunciata dai difensori del Bartolone e del La Mantia per presunta mancanza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica); vizi di motivazione e travisamento della prova riguardo a plurime accuse di estorsione aggravata ed alla partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) sostenute principalmente con dichiarazioni di collaboratori e persone offese; errori nella determinazione della pena e nell'applicazione di circostanze aggravanti/attenuanti; profili procedurali relativi al deposito e alla notificazione della sentenza d'appello; contestazione della possibilità per il giudice d'appello di integrare la motivazione invece di rinviare gli atti; richiesta di annullamento per estinzione del reato per morte dell'imputato (La Mantia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: A) annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di La Mantia Rosario per estinzione del reato per morte dell'imputato; B) annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Bartolone Carmelo, limitatamente ai capi U2 e S3, eliminando le pene e le statuizioni civili relative a quei capi (per inammissibilità dell'appello del Procuratore generale in mancanza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica); ha dichiarato inammissibile per il resto il ricorso di Bartolone; C) rigettato i ricorsi di Flamia Pietro Giuseppe, Di Salvo Luigi e Vega Alessandro e li ha condannati al pagamento delle spese processuali (nonché alla rifusione delle spese liquidate in sentenza per le parti civili individuate); D) rigettato la richiesta di rifusione delle spese avanzata da alcune parti civili non ammesse (Fai, Solidaria Scs onlus, Sos Impresa Palermo). In sintesi: pochi accoglimenti parziali (per motivi procedurali e per estinzione), rigetto degli altri motivi sostanziali che domandavano una rivalutazione probatoria.

Norme richiamate

  • art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    L'acquiescenza del Procuratore della Repubblica al momento della proposizione dell'appello del Procuratore generale è presupposto della legittimazione del Procuratore generale; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'appello ed è causa di annullamento senza rinvio per i capi colpiti.

  • d.lgs. 06/02/2018, n.11, art. 3, comma 1

    Norma richiamata nel quadro della limitazione dell'area soggettiva dell'appello della parte pubblica; interpretata insieme a 593-bis per la legittimazione all'impugnazione del Procuratore generale.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello, in caso di motivazione insufficiente del primo grado, è legittimato ad integrare la motivazione e non è obbligato a rimettere automaticamente gli atti al primo giudice; questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del deceduto e la caducazione delle statuizioni civili.

  • art. 416-bis cod. pen. (commi quarto e sesto)

    La circostanza aggravante di cui al sesto comma ha natura oggettiva e si riferisce all'attività dell'associazione; l'aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica secondo la disciplina dell'art. 416-bis, con incrementi anche significativi della pena base.

  • art. 629, secondo comma; rimando art. 628, terzo comma

    Le contestazioni che richiamano l'art. 629 con rinvio alle circostanze di cui all'art. 628 consentono identificazione dell'accusa; l'aggravante prevista si riferisce alla qualità personale dell'agente e si può ricondurre anche ai concorrenti nel reato.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Regole sul calcolo dei limiti di aumento delle pene; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena operata in appello rispetto alle risultanze e agli aumenti applicati.

  • art. 571 cod. proc. pen. e principio di unicità del diritto di impugnazione

    L'impugnazione è essenzialmente impugnazione dell'imputato anche se proposta dal difensore; l'omessa notifica dell'avviso di deposito non invalida automaticamente la sentenza se l'imputato o un difensore esercitano il diritto di impugnazione.

  • art. 499 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in un motivo del La Mantia; utilizzata nel contesto delle censure relative alla prova testimoniale e procedure connesse (nessuna violazione rilevante dai giudici di legittimità).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti soccombenti in cassazione.

Massime di principio

  • La legittimazione del Procuratore generale ad impugnare dipende dall'esistenza, al momento della proposizione dell'appello, dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica: la sua assenza può rendere inammissibile l'appello e determinare annullamento senza rinvio per i capi interessati.
  • La morte dell'imputato prima del giudicato estingue il reato e comporta annullamento della sentenza senza rinvio e caducazione delle relative statuizioni civili.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze che mirano a rivedere la valutazione della prova sono in gran parte inammissibili, salvo profili di travisamento della prova chiaramente definiti e non opinabili.
  • Il giudice d'appello può integrare la motivazione carente del primo grado invece di rimettere gli atti, e la legittimità costituzionale di tale disciplina è stata riconosciuta conforme ai principi invocati.
  • Per dedurre travisamento delle dichiarazioni occorre dimostrare la palese e non controvertibile difformità tra il contenuto della singola dichiarazione e il senso che il giudice le abbia attribuito.
  • Le aggravanti connesse alla mafia (art. 416-bis) possono operare anche se la partecipazione del singolo appare 'non apicale'; la circostanza aggravante sesta comma ha carattere oggettivo e si riferisce all'attività associativa.
  • L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza d'appello incide principalmente sulla decorrenza dei termini e non comporta automaticamente la nullità della sentenza se l'imputato o un difensore esercitano il diritto di impugnazione; permane tuttavia il dovere di leale collaborazione tra difensori.
  • Quando il ricorso solleva questioni procedurali nette (es. mancanza di legittimazione dell'appellante o estinzione per morte), la Cassazione può annullare senza rinvio; le questioni sostanziali fondate su valutazioni complesse della prova tendono invece ad essere rigettate.

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