Cassazione Penale, Sentenza n. 7081/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sono proposti due distinti ricorsi: (1) il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per mancata valutazione e mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 235 c.p., deducendo che la pena superiore a due anni avrebbe reso obbligatoria l'espulsione; (2) l'imputato Maqori, tramite difensore, ha impugnato per violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione circa l'assenza di una possibile causa di proscioglimento.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il ricorso dell'imputato per carenza di motivazione non rientri nelle ipotesi tassative di impugnabilità della sentenza di patteggiamento previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la censura meramente motivazionale non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione. Quanto al ricorso del Procuratore, la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla espulsione, essendo una misura facoltativa (non obbligatoria per i reati indicati), non possa essere impugnata in cassazione salvo che si tratti di misura di sicurezza obbligatoria: pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente, l'imputato Maqori Ahmed è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
sentenze di patteggiamento
La sentenza di applicazione della pena con patteggiamento è sottoposta a limiti tassativi di impugnabilità in cassazione, come previsto dall'art. 448 c.p.p.; non è ammesso il controllo per mere carenze motivazionali.
introdotto dall'art.1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n.103
Delimita tassativamente i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento (violazione di norme sulla volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). Non comprende i vizi meramente motivazionali.
omessa valutazione di cause di proscioglimento
Il mancato esame di una possibile causa di proscioglimento rileva come vizio motivazionale, ma non costituisce di per sé fattispecie di ricorso in cassazione nei casi di patteggiamento salvo il collegamento a violazioni di legge specifiche previste dall'art. 448, comma 2-bis.
misura di sicurezza dell'espulsione
La Corte distingue tra misure di sicurezza obbligatorie e facoltative: l'espulsione, nel contesto normativo citato, non è da considerarsi in via generale obbligatoria per i reati indicati e la mancata pronuncia non è impugnabile in cassazione se non trattasi di misura obbligatoria.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
reati relativi agli stupefacenti
Citato in relazione alla possibilità di espulsione per reati in materia di stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza e la storia normativa che ha reso la misura dell'espulsione non automaticamente obbligatoria.
impugnazioni ordinarie per cassazione
Disciplina generale delle impugnazioni in cassazione; tuttavia per le sentenze di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis contiene una deroga limitativa rispetto alle fattispecie normalmente ricorribili ex art. 606.
condanna per ricorso inammissibile
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto congruo determinare la somma in €3.000.
art.1, comma 50 (modifica art. 448 c.p.p.)
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., limitando le ipotesi di impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento a specifici casi di violazione di legge.
Sentenza Corte Cost. n. 58 del 24/02/1995
declaratoria di illegittimità costituzionale di parte dell'art.86 d.P.R. 309/90
Rilevata dalla Corte come motivo che ha contribuito a caratterizzare la misura dell'espulsione come non automaticamente obbligatoria in tutti i casi richiamati dal PM.
possibile diversa qualificazione di impugnazione
Citato per escludere l'ipotesi di trasformare il ricorso in appello al tribunale di sorveglianza: non applicabile perché il ricorso di cassazione era basato su una inesistente violazione di legge e privo di allegazioni fattuali idonee.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.) è impugnabile in Cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.; i vizi meramente motivazionali non sono di per sé idonei a fondare il ricorso.
- Il ricorrente deve collegare un vizio motivazionale alla violazione concreta di norme di legge previste dall'art.448, comma 2-bis (es. difetto di volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/misura).
- Il pubblico ministero non può impugnare in Cassazione la sola omissione di una misura di sicurezza facoltativa (es. espulsione) salvo che la misura sia prevista come obbligatoria dalla legge per quel titolo di reato.
- Quando si propone ricorso per cassazione, è necessario dedurre specifici profili di illegittimità giuridica e, se si reclama l'omessa applicazione di una misura, dimostrare perché tale omissione costituisca una violazione di legge e non una discrezionalità giudiziale.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare in via preliminare la sussistenza dei presupposti normativi per l'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6950/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6953/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6955/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2022 del 28/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →