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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 152/2024 pubblicata il 31 gennaio 2024, R.G. n. 4086/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 152/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 152/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00, oltre interessi e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero l'8 luglio 2025, era divenuta definitiva per mancata impugnazione ed erano decorsi oltre 120 giorni dalla notificazione. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto, gli è stato ordinato di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 1.500,00 oltre interessi legali. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con incarico di provvedere alla completa esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, determinato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nella sentenza da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene rispettato nel caso concreto.

  • d.lgs. 149/2022

    La novella, applicabile dal 18 ottobre 2022, ha eliminato la necessità della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche priva di formula esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, è sufficiente che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996; non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
  • A seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, il termine di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione della sentenza anche quando essa sia priva della formula esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che deduca l'avvenuto adempimento deve fornire la prova del pagamento o dell'esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla sollecitazione della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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