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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01538/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilisti)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia locale per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 8, Codice della strada. I destinatari del verbale proposero opposizione davanti al giudice di pace, ma l'opposizione fu respinta. In appello il tribunale dichiarò inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c., ritenendo che i motivi fossero privi di specifica correlazione con il thema decidendum e che gli appellanti si fossero limitati a reiterare allegazioni di fatto e a denunciare omissioni di pronuncia non rilevanti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciarono violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva critiche argomentate alla decisione di primo grado; riproposero inoltre le loro difese di merito, tra cui l'assunto che alla guida del veicolo non vi fosse la proprietaria indicata nel verbale ma il padre, la dedotta nullità della sentenza per l'iter processuale e per le prove orali, la necessità di valutare gli elementi fattuali e l'eccezione relativa alla mancata contestazione immediata e all'impossibilità oggettiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, nel testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. come modificati nel 2012, l'impugnazione è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, dovendo contenere una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Nel caso concreto, i motivi di appello riportati dai ricorrenti erano specifici e richiedevano risposta puntuale; pertanto la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, Codice della strada

    norma sanzionatoria richiamata solo quale base del verbale per eccesso di velocità, senza specifiche statuizioni interpretative

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa che confuti la sentenza di primo grado; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione

  • art. 434 c.p.c.

    la disciplina dell'appello del rito del lavoro è letta in modo analogo all'art. 342 c.p.c., richiedendo specificità delle doglianze

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione l'error in procedendo derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata dai ricorrenti

  • d.l. n. 83 del 2012

    richiamato quale fonte della modifica testuale degli artt. 342 e 434 c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la disciplina dell'appello

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la specificità dei motivi va valutata in modo sostanziale: è sufficiente che l'atto individui chiaramente i capi della decisione contestati e le ragioni della critica, senza richiedere forme solenni o la redazione di una sentenza alternativa.
  • La declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può fondarsi sul solo rilievo che l'appellante abbia riproposto allegazioni di fatto, se tali allegazioni sono collegate in modo intelligibile alla confutazione della motivazione di primo grado.
  • Quando in cassazione si denunci l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la censura integra un error in procedendo e abilita la Corte al diretto esame degli atti di merito.
  • Le doglianze di appello che contestano in modo puntuale la decisione di primo grado impongono al giudice di secondo grado una risposta specifica; la loro genericità non può essere affermata apoditticamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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