Cassazione Civile, Ordinanza n. 01538/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilisti)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia locale per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 8, Codice della strada. I destinatari del verbale proposero opposizione davanti al giudice di pace, ma l'opposizione fu respinta. In appello il tribunale dichiarò inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c., ritenendo che i motivi fossero privi di specifica correlazione con il thema decidendum e che gli appellanti si fossero limitati a reiterare allegazioni di fatto e a denunciare omissioni di pronuncia non rilevanti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciarono violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva critiche argomentate alla decisione di primo grado; riproposero inoltre le loro difese di merito, tra cui l'assunto che alla guida del veicolo non vi fosse la proprietaria indicata nel verbale ma il padre, la dedotta nullità della sentenza per l'iter processuale e per le prove orali, la necessità di valutare gli elementi fattuali e l'eccezione relativa alla mancata contestazione immediata e all'impossibilità oggettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, nel testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. come modificati nel 2012, l'impugnazione è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, dovendo contenere una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Nel caso concreto, i motivi di appello riportati dai ricorrenti erano specifici e richiedevano risposta puntuale; pertanto la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, Codice della strada
norma sanzionatoria richiamata solo quale base del verbale per eccesso di velocità, senza specifiche statuizioni interpretative
l'appello deve contenere chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa che confuti la sentenza di primo grado; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione
la disciplina dell'appello del rito del lavoro è letta in modo analogo all'art. 342 c.p.c., richiedendo specificità delle doglianze
consente di denunciare in cassazione l'error in procedendo derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello
richiamato solo per la memoria depositata dai ricorrenti
richiamato quale fonte della modifica testuale degli artt. 342 e 434 c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la disciplina dell'appello
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la specificità dei motivi va valutata in modo sostanziale: è sufficiente che l'atto individui chiaramente i capi della decisione contestati e le ragioni della critica, senza richiedere forme solenni o la redazione di una sentenza alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può fondarsi sul solo rilievo che l'appellante abbia riproposto allegazioni di fatto, se tali allegazioni sono collegate in modo intelligibile alla confutazione della motivazione di primo grado.
- Quando in cassazione si denunci l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la censura integra un error in procedendo e abilita la Corte al diretto esame degli atti di merito.
- Le doglianze di appello che contestano in modo puntuale la decisione di primo grado impongono al giudice di secondo grado una risposta specifica; la loro genericità non può essere affermata apoditticamente.
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