Cassazione Civile, Ordinanza n. 37385/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso nei confronti di una fondazione che rivendicava l'esenzione, totale o quantomeno parziale, per immobili destinati allo svolgimento di attività ritenute non commerciali e senza scopo di lucro. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece riconosciuto una parziale esenzione, ritenendo imponibile solo una quota della superficie sulla base dei dati forniti dalla contribuente e non contestati dall'ente locale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata presentazione della dichiarazione IMU/ENC, che costituirebbe presupposto informativo obbligatorio per ottenere l'agevolazione; con il secondo ha denunciato violazione di legge per avere la CTR riconosciuto l'esenzione parziale senza considerare che l'omessa dichiarazione preclude il beneficio e che l'esenzione richiede il rispetto dell'onere dichiarativo previsto dalla normativa di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, per gli enti non commerciali, l'esenzione IMU proporzionale all'utilizzazione non commerciale dell'immobile richiede la preventiva e corretta presentazione della dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile; la sua omissione comporta la non spettanza del beneficio. Poiché la CTR aveva riconosciuto l'esenzione parziale prescindendo da tale omissione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha però assorbito il motivo perché ha accolto la censura di violazione di legge.
Censura per violazione e falsa applicazione di legge, accolta dalla Corte in relazione alla disciplina dell'esenzione IMU per enti non commerciali.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione spetta solo per immobili destinati esclusivamente alle attività indicate dalla norma, con requisito soggettivo e oggettivo.
art. 39 d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Richiamato come norma modificativa della disciplina dell'esenzione, confermando che il beneficio è subordinato ai requisiti previsti dalla legge.
art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 213 del 2012
Prevede che, dal 1 gennaio 2013, l'esenzione si applichi in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988
Richiamato quale base per il decreto ministeriale attuativo che disciplina modalità e procedure della dichiarazione.
art. 6 D.M. 19 novembre 2012, n. 200
Stabilisce l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione indicando distintamente gli immobili agevolati e quelli imponibili; la dichiarazione non va presentata solo in assenza di variazioni.
art. 9, comma 6, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato come disposizione dichiarativa cui rinvia il regolamento attuativo per l'IMU degli enti non commerciali.
art. 5 D.M. 26 giugno 2014
Indica il termine di presentazione della dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013, poi differito.
art. 1, comma 1, D.M. 23 settembre 2014
Differisce il termine di presentazione della dichiarazione al 30 novembre 2014.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli enti non commerciali non dipende solo dalla natura soggettiva dell'ente, ma richiede anche che l'attività svolta nell'immobile rientri oggettivamente tra quelle agevolate e sia svolta con modalità non commerciali.
- Quando la disciplina speciale prevede un onere dichiarativo come presupposto per l'applicazione di un'agevolazione fiscale, l'omessa presentazione della dichiarazione determina la perdita del beneficio.
- Le esenzioni fiscali, in quanto norme eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- Il giudice tributario non può riconoscere un'esenzione parziale o proporzionale prescindendo dal rispetto del requisito formale della dichiarazione richiesta dalla legge e dal regolamento attuativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37360/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37361/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37364/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37370/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →