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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37385/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso nei confronti di una fondazione che rivendicava l'esenzione, totale o quantomeno parziale, per immobili destinati allo svolgimento di attività ritenute non commerciali e senza scopo di lucro. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece riconosciuto una parziale esenzione, ritenendo imponibile solo una quota della superficie sulla base dei dati forniti dalla contribuente e non contestati dall'ente locale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata presentazione della dichiarazione IMU/ENC, che costituirebbe presupposto informativo obbligatorio per ottenere l'agevolazione; con il secondo ha denunciato violazione di legge per avere la CTR riconosciuto l'esenzione parziale senza considerare che l'omessa dichiarazione preclude il beneficio e che l'esenzione richiede il rispetto dell'onere dichiarativo previsto dalla normativa di settore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, per gli enti non commerciali, l'esenzione IMU proporzionale all'utilizzazione non commerciale dell'immobile richiede la preventiva e corretta presentazione della dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile; la sua omissione comporta la non spettanza del beneficio. Poiché la CTR aveva riconosciuto l'esenzione parziale prescindendo da tale omissione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha però assorbito il motivo perché ha accolto la censura di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Censura per violazione e falsa applicazione di legge, accolta dalla Corte in relazione alla disciplina dell'esenzione IMU per enti non commerciali.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    L'esenzione spetta solo per immobili destinati esclusivamente alle attività indicate dalla norma, con requisito soggettivo e oggettivo.

  • art. 39 d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

    Richiamato come norma modificativa della disciplina dell'esenzione, confermando che il beneficio è subordinato ai requisiti previsti dalla legge.

  • art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 213 del 2012

    Prevede che, dal 1 gennaio 2013, l'esenzione si applichi in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

  • art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988

    Richiamato quale base per il decreto ministeriale attuativo che disciplina modalità e procedure della dichiarazione.

  • art. 6 D.M. 19 novembre 2012, n. 200

    Stabilisce l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione indicando distintamente gli immobili agevolati e quelli imponibili; la dichiarazione non va presentata solo in assenza di variazioni.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. n. 23 del 2011

    Richiamato come disposizione dichiarativa cui rinvia il regolamento attuativo per l'IMU degli enti non commerciali.

  • art. 5 D.M. 26 giugno 2014

    Indica il termine di presentazione della dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013, poi differito.

  • art. 1, comma 1, D.M. 23 settembre 2014

    Differisce il termine di presentazione della dichiarazione al 30 novembre 2014.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli enti non commerciali non dipende solo dalla natura soggettiva dell'ente, ma richiede anche che l'attività svolta nell'immobile rientri oggettivamente tra quelle agevolate e sia svolta con modalità non commerciali.
  • Quando la disciplina speciale prevede un onere dichiarativo come presupposto per l'applicazione di un'agevolazione fiscale, l'omessa presentazione della dichiarazione determina la perdita del beneficio.
  • Le esenzioni fiscali, in quanto norme eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • Il giudice tributario non può riconoscere un'esenzione parziale o proporzionale prescindendo dal rispetto del requisito formale della dichiarazione richiesta dalla legge e dal regolamento attuativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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