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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6308/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 16/02/2015 al 01/12/2015 (custodia cautelare in carcere e poi arresti domiciliari) in relazione a contestati reati connessi allo spaccio di stupefacenti. La ricorrente era stata successivamente assolta con sentenza del GUP del 05/10/2016 per non aver commesso il fatto, confermata dalla Corte d'appello il 24/04/2018. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ex art. 314 c.p.p. ritenendo che la condotta della ricorrente, consistente in una stabile collaborazione e frequentazione con soggetti dediti al traffico di stupefacenti (in particolare il compagno Luigi Abruzzese, vertice del sodalizio), nonché l'accompagnamento in trasferte per trattative di acquisto e l'utilizzo della sua abitazione per consegne di denaro, integrasse una condotta di colpa grave o connivenza con efficacia sinergica nel determinare l'applicazione della misura cautelare. Con ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che il giudice della riparazione aveva erroneamente individuato una condotta ostativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo la quale le emergenze investigative (intercettazioni e riscontri della polizia giudiziaria), non assorbite dall'assoluzione, potevano essere considerate idonee a dimostrare una condotta di colpa grave della ricorrente, correlata in termini almeno concausali con l'adozione della misura cautelare. Perciò è stato confermato il diniego dell'indennizzo e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che l'indennizzo è escluso quando l'istante abbia concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, valutando la concausalità fra comportamento e misura cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso della ricorrente si fondava su tali lettere ma la Corte l'ha ritenuto infondato.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (normativa stupefacenti), artt. 73, 80, 74

    Sono le norme cui si riferivano i reati per i quali la ricorrente era stata indagata e poi assolta; richiamate in motivazione per contestualizzare gli addebiti iniziali.

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere la contestazione originaria ma non per concedere la riparazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta se il comportamentodel richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, a dare causa alla custodia cautelare.
  • La frequentazione o la collaborazione stabile con soggetti coinvolti in attività illecite può costituire, di per sé, elemento idoneo a integrare una colpa grave quando emerga una concausalità con l'adozione della misura cautelare.
  • Il giudice che decide sulla riparazione deve esaminare gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché non siano stati espressamente dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione; su tali elementi deve motivare specificamente l'incidenza del comportamento sulla misura cautelare.
  • Occorre distinguere tra comportamenti extra-processuali (es. grave leggerezza o trascuratezza che abbiano favorito l'imputazione) e comportamenti processuali (es. autoincolpazione); entrambi possono escludere l'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave.
  • In caso di contiguità ad attività associative, è necessaria una valutazione della consapevolezza dell'attività illecita altrui e della logica attitudine del comportamento del richiedente a essere interpretato come contiguo o complice rispetto all'attività criminosa.

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