Cassazione Penale, Sentenza n. 34168/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due motivi principali: (1) violazione degli artt. 56 e 575 c.p. in relazione all'art. 612 c.p., sostenendo che mancassero i requisiti di idoneità e non equivocità degli atti per configurare il tentato omicidio, rilevando che non avrebbe mai voluto azionare l'accendino (e che non lo azionò pur potendolo fare); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'accendino non avrebbe funzionato perché bagnato dal liquido infiammabile, e sostenendo che tale assunto non provato avrebbe portato a escludere la mancanza della volontà di dare fuoco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi ricorsuali fatti di doglianze di fatto e reiterazioni di censure già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello. La Cassazione ha condiviso la ricostruzione del merito fondata su tre deposizioni inequivoche (in particolare della persona offesa e di due testimoni terzi) e sui filmati, ritenendo provato che l'imputato cosparse la vittima di benzina e tentò ripetutamente, senza riuscirvi, di azionare l'accendino per provocare la combustione. Ha ritenuto irrilevante la ragione tecnica del mancato funzionamento dell'accendino e ha confermato che la condotta raggiunse lo stadio di idoneità e non equivocità, nonché la sussistenza della volontà omicidiaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, da liquidarsi dalla Corte d'appello con separato decreto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla configurazione del tentativo: la Corte reputa sussistente il tentativo perché la condotta raggiunse uno stadio idoneo e non equivoco a provocare l'evento.
Norma sostanziale sull'omicidio: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che gli elementi fattuali e soggettivi fossero compatibili con il tentativo di omicidio ex art. 575, letti con l'art. 56.
Richiamato dalla difesa nella contestazione; la Corte ha comunque valutato che, indipendentemente dall'articolazione normativa richiamata dalla difesa, i fatti e la volontà omicidiaria risultano provati e pertinenti alla ricostruzione del tentato omicidio.
Applicato dalla Corte per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e potenziale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Richiamato per la disposizione della trattazione scritta del procedimento; la trattazione è avvenuta secondo il procedimento previsto.
Richiamati in relazione alla liquidazione e pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la Corte d'appello deve liquidare tali somme con separato decreto.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata sul principio che l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti quando il ricorso ripropone doglianze di fatto già decise dal merito: le valutazioni probatorie e le risultanze testimoniali e video, adeguatamente motivate, sono vincolanti in cassazione salvo profili di diritto.
- Per configurare il tentato omicidio occorrono atti idonei e non equivoci diretti in modo non equivocabile a cagionare la morte; la sussistenza dell'intento omicidiario può essere desunta dalla totalità delle circostanze (comportamento, minacce verbali, azioni materiali, testimonianze, filmati).
- Il malfunzionamento di un mezzo tecnico (es. accendino) non esclude automaticamente il tentativo quando sia provato che l'agente ha compiuto atti volti a innescare l'evento e detti atti risultino idonei in concreto a produrlo.
- La rimessione a nuovi accertamenti in cassazione è preclusa se la censura mira a una rivalutazione del materiale probatorio pacificamente acquisito e adeguatamente valutato dai giudici del merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono elementi che giustifichino l'esclusione della colpa nella presentazione del ricorso.
- Chi contestasse la sussistenza dell'elemento soggettivo (volontà di uccidere) deve fornire un serio elemento probatorio capace di contrastare deposizioni autonome e filmati convergenti; mere deduzioni sulla possibilità tecnica di non azionare un mezzo non sono sufficienti.
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