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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41756/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Catania (06/05/2024) che aveva rigettato l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla formazione dello stato passivo nella procedura di prevenzione relativa a beni sequestrati a carico di Greco Emanuele e riconducibili anche alla società Vittoria Pack s.r.l.; l'Agenzia sosteneva di aver documentato i crediti mediante estratti di ruolo e relative notifiche e chiedeva l'ammissione dei propri crediti allo stato passivo, mentre il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la documentazione e aveva rilevato confusione tra posizioni della societa' e quelle personali del proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati, dichiarando che il Tribunale ha errato nel ritenere necessaria la prova della riferibilita' dei crediti esclusivamente alla persona fisica del proposto anziche' alla societa' riconducibile. La Corte ha chiarito che, nella procedura di prevenzione, patrimonio e creditori connessi al proposto e alle societa' riconducibili formano una massa unitaria e che l'estratto di ruolo, se iscritto anteriormente al sequestro e non sospeso o annullato, costituisce titolo idoneo a dimostrare il credito ai fini dell'ammissione al passivo. Ha inoltre precisato che, ove il titolo successivamente venga annullato, lo Stato potra' agire per la ripetizione dell'indebito. Conseguentemente il decreto impugnato e' stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte territoriale, secondo i principi esposti.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 59 e ss.

    La procedura di formazione dello stato passivo e il piano di pagamento sono unitari: i creditori del proposto e delle societa' a lui riconducibili concorrono su un'unica massa attiva; non e' necessaria la separazione dei riparti per soggetto formale.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52

    L'art. 52 richiede l'anteriorita' del diritto al sequestro, ma la Corte chiarisce che per i crediti pubblici iscritti a ruolo l'iscrizione anteriore non sospesa o annullata e' sufficiente a provare l'anteriorita' e la certezza del credito; per crediti da fatto illecito valgono le regole gia' stabilite dalle Sezioni Unite (Arri).

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 58, comma 5

    comunque non oltre il termine di un anno dal decreto di esecutivita' dello stato passivo

    Stabilisce un termine decadenziale per le domande tardive; la Corte evidenzia che il termine e' inderogabile e giustifica la disciplina piu' rigida della prevenzione rispetto al fallimento.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 49 e art. 10

    Il ruolo costituisce titolo esecutivo per legge; la Corte equipara l'efficacia probatoria dell'iscrizione a ruolo (quando anteriore al sequestro e non sospesa/annullata) alla provvisoria esecutivita' delle sentenze civili ai fini dell'ammissione al passivo.

  • decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 46 - art. 17

    Estende la disciplina del ruolo e la sua efficacia esecutiva anche alle entrate pubbliche extratributarie; la Corte lo richiama per includere nel ragionamento le entrate non tributarie.

  • codice di procedura civile - art. 474

    'incontrovertibile' ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.

    Richiamato il criterio di certezza/certezza probatoria richiesto per i titoli esecutivi: la Corte paragona la certezza richiesta alle provvisorie esecutivita' civili e ritiene che il ruolo non sospeso realizzi analogo grado di certezza.

  • codice di procedura civile - artt. 115, 116 e art. 360 (comma 1, nn. 4 e 5)

    Richiamati in relazione ai motivi di impugnazione (vizi di legittimita' relativi alla valutazione della prova e alla motivazione); la Corte accoglie l'osservazione sul vizio di valutazione del Tribunale quanto alla rilevanza degli estratti di ruolo.

  • Sentenza Sez. U. n. 37200 del 29/05/2025 (Arri)

    Principale precedente giurisprudenziale interpretato e applicato: stabilisce che per i crediti derivanti da fatto illecito il diritto sorge col fatto e che per l'ammissione al passivo il giudice della prevenzione richiede un titolo giudiziale (definitivo se penale, provvisoriamente esecutivo se civile); la Corte estende il ragionamento ai ruoli tributari, ritenendo l'iscrizione a ruolo anteriore e non sospesa equivalente alla provvisoria esecutivita' civile.

  • Giurisprudenza civile di questa Corte (es. Cass. civ., S.U., n. 33408/2021; Cass. civ., Sez. I, n. 37006/2022; Cass. S.U. n. 19704/2015)

    Richiamate come orientamenti consolidati circa la sufficienza dell'estratto di ruolo quale riproduzione fedele del ruolo e titolo idoneo a provare il credito in sede di insinuazione al passivo; la Corte conferma la loro applicabilita' alla materia della prevenzione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di prevenzione patrimoniale i beni e i crediti del proposto e delle societa' riconducibili formano una massa unitaria: non e' rilevante, ai fini dell'ammissione al passivo, la sola intestazione formale del credito a persona fisica o societa'.
  • L'estratto di ruolo, se l'iscrizione e' anteriore al sequestro e il ruolo non risulta sospeso o annullato, costituisce prova sufficiente del credito pubblico per l'ammissione allo stato passivo nella procedura di prevenzione.
  • Per i crediti pubblici iscritti a ruolo il giudice della prevenzione non richiede un accertamento giudiziale definitivo: l'iscrizione a ruolo ha efficacia analoga alla provvisoria esecutivita' della sentenza civile ai fini della verifica formale del credito.
  • Se in seguito il titolo basato sul ruolo viene annullato o meno confermato, lo Stato potra' agire per la ripetizione dell'indebito riguardo a quanto eventualmente corrisposto al creditore ammesso e soddisfatto.
  • Il requisito dell'anteriorita' del credito al sequestro resta centrale, cosi' come il divieto di ammissione di crediti creati strumentalmente dopo il sequestro; tuttavia la documentazione tramite estratto di ruolo e relative relate e' normalmente ritenuta adeguata per provare l'anteriorita' dei crediti pubblici.
  • Il tribunale o il giudice della prevenzione non possono rigettare una domanda di ammissione limitandosi a invocare una presunta "confusione" tra posizioni societarie e personali ove risulti l'iscrizione a ruolo anteriore e non sospesa; devono invece valutare formalmente la sufficienza del titolo esecutivo prodotto.

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