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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18632/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società resistente aveva proposto opposizione contro una serie di avvisi di pagamento emessi per canoni di concessione relativi all'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche, riferiti all'anno 2006. La Corte d'appello aveva ritenuto che il credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale e, facendo decorrere il termine dalla scadenza dell'ultima rata fissata al 1 ottobre 2006, aveva escluso la tempestività degli avvisi notificati il 3 novembre 2011. Roma Capitale ha impugnato la sentenza con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 2948, n. 3, c.c. in combinato disposto con il regolamento comunale istitutivo del COSAP; ha sostenuto che il termine di prescrizione non era quello breve, perché il canone COSAP non integra una prestazione periodica assimilabile alla locazione ma un corrispettivo/indennizzo dovuto in relazione a rapporti autonomi e, in ogni caso, che la delibera comunale del 2006 aveva solo prorogato il termine per il pagamento in unica soluzione, non incidendo sulla scadenza delle rate. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il COSAP costituisce corrispettivo della concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici, o indennizzo collegato all'occupazione, e non è assimilabile ai canoni locatizi né alle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c.; ne consegue l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale, non di quella quinquennale. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, la scelta della società di pagare ratealmente rendeva rilevante la scadenza dell'ultima rata al 1 ottobre 2006, con conseguente tempestività della notifica degli avvisi del 3 novembre 2011. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Roma per l'esame delle questioni di merito, rimaste assorbite dal precedente rilievo di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge sostanziale, denunciando l'erronea applicazione della disciplina della prescrizione.

  • art. 2948, n. 3, c.c.

    La prescrizione quinquennale prevista per prestazioni periodiche non si applica al COSAP, perché il credito non ha natura di canone locatizio o di prestazione periodica in senso proprio.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La disposizione non è applicabile quando dal rapporto non derivano obbligazioni periodiche unitarie, ma distinti rapporti autonomi riferiti a occupazioni annuali o inferiori.

  • art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997

    È la base normativa del canone COSAP, qualificato come corrispettivo della concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

  • art. 31 della l. n. 448 del 1998

    È richiamato in relazione alla disciplina del COSAP e alla sua configurazione normativa.

  • art. 2946 c.c.

    Al credito per COSAP si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • Delibera n. 26 del 30.1.2006

    La Corte ne ha ritenuto inconferente l'incidenza ai fini della decorrenza della prescrizione, perché riguardava la proroga del solo pagamento in unica soluzione.

Massime di principio

  • Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche non è assimilabile al canone di locazione né, in generale, alle prestazioni periodiche soggette a prescrizione breve, poiché trae titolo da distinti provvedimenti concessori e ha funzione di corrispettivo/indennizzo per l'uso di bene pubblico.
  • Quando l'occupazione del suolo pubblico si rinnova su base annuale o comunque per periodi autonomi, il credito per il relativo canone si prescrive con il termine ordinario decennale, decorrente dalla cessazione della singola annualità o dell'occupazione, se anteriore.
  • La disciplina del termine di pagamento in unica soluzione non si estende automaticamente alla scadenza delle rate, se il contribuente ha scelto il pagamento rateale e non vi è una specifica diversa previsione applicabile a tale modalità.
  • L'art. 2948 c.c. si applica solo alle obbligazioni effettivamente periodiche nascenti da un unico rapporto giuridico, non ai casi in cui vi siano rapporti autonomi e distinti, ciascuno fonte di un proprio credito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneInadempimento
RamiTributiObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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