Cassazione Civile, Ordinanza n. 24523/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società estera registrata in Italia ai fini IVA aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio le contestava, per l'anno 2014, l'IVA ritenuta dovuta su alcune fatture di vendita emesse senza applicazione dell'imposta in regime di inversione contabile nei confronti di una società serba. La controversia nasceva da un'istanza di rimborso IVA corredata anche dai documenti contestati. La CTR aveva ritenuto che quei documenti non fossero vere fatture emesse verso la società serba, ma mere registrazioni interne generate per errore dal sistema informatico, mai consegnate o trasmesse al presunto destinatario; aveva inoltre valorizzato la dichiarazione della società estera del gruppo che indicava come effettiva controparte la società italiana acquirente, nonché i documenti di trasporto, le scritture contabili e i pagamenti bancari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa/apparente o contraddittoria, sostenendo che la CTR non avesse considerato gli elementi dell'Ufficio e avesse dato peso a una dichiarazione proveniente da società del medesimo gruppo; 2) violazione di norme IVA e civilistiche, deducendo che la CTR avesse erroneamente negato valore di fattura ai documenti contestati nonostante la loro registrazione, la mancata emissione di note di variazione e l'asserita mancata prova dell'errore, oltre a contestare l'apprezzamento della prova e l'uso della dichiarazione resa dalla società del gruppo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata spiegava le ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale di motivazione. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formulato come violazione di legge ma in realtà diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito. La Corte ha confermato l'accertamento della CTR secondo cui i documenti contestati erano stati formati erroneamente e non erano stati utilizzati come fatture, mentre le fatture corrette erano quelle emesse verso la società italiana con reverse charge. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza renda comunque percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto forma di violazione di legge.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina fiscale applicabile, senza che la Corte ne svolga una specifica interpretazione autonoma.
art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Il meccanismo dell'inversione contabile opera per le cessioni/prestazioni verso soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; nel caso deciso le fatture corrette risultavano emesse verso la società italiana.
la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente
La fattura si considera emessa solo con la sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario; documenti rimasti ad uso interno e mai recapitati non assumono tale qualità.
Richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione interpretativa della Corte.
Richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica statuizione interpretativa della Corte.
La ricorrente lo invocava per sostenere che l'onere della prova dell'errore gravasse sulla contribuente; la Corte non accoglie la censura perché essa tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso senza una specifica autonoma interpretazione da parte della Corte.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre la nullità se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
- Ai fini IVA, documenti generati dal sistema interno e mai consegnati, spediti, trasmessi o messi a disposizione del destinatario non integrano fatture emesse ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972.
- Il reverse charge è applicabile solo quando l'operazione sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; la corretta individuazione della controparte commerciale è decisiva per stabilire il regime IVA applicabile.
- Se il giudice di merito fonda l'accertamento su un complesso di elementi probatori convergenti, la censura di legittimità che miri a isolare uno solo di tali elementi per ottenere un diverso apprezzamento è inammissibile.
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