Cassazione Penale, Sentenza n. 24333/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati di cui agli artt. 74 e 73 del DPR 309/90, deducendo in Cassazione tre censure: (1) errata applicazione della norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per mancata valutazione dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà del sodalizio); (2) carenza di motivazione e errata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 (ipotesi di lieve entità) con riferimento all'episodio indicato come capo 19 e ad altri episodi ritenuti "droga parlata"; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7 (collaborazione), sostenendo che le dichiarazioni rese avrebbero dovuto essere valutate come idonee ad interrompere l'attività del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: il primo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la doppia conforme (tribunale e corte d'appello) e la prova raccolta (intercettazioni, videoriprese, sequestri, gestione di locali e utensili per il confezionamento, ruoli operativi e contatti con fornitori) dimostravano un contributo costante e consapevole all'attività associativa. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile o infondato perché la censura in appello era generica e la Corte ha correttamente valutato globalmente le condotte escludendo la lieve entità, alla luce dei quantitativi e della continuità del traffico. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile: le dichiarazioni della Loviso non sono state ritenute utili a interrompere l'attività dell'organizzazione e perciò non idonee a ottenere l'attenuante ex art. 74, comma 7. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, obbligo di sostenere le spese del procedimento di Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 (illeciti relativi a droghe)
L'art. 73 è stato richiamato nella sua disciplina delle fattispecie-reato "fine" e, in particolare, il comma 5 (ipotesi di lieve entità) è stato escluso sulla base di una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte, dei quantitativi e della continuità del traffico.
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 (aggravanti e attenuanti per reati di stupefacenti)
L'art. 74 è stato impugnato con riferimento al comma 7 (attenuante per collaborazione). La Corte ha ritenuto che la collaborazione della ricorrente non fosse idonea a produrre un contributo conoscitivo utile a interrompere l'attività del sodalizio, requisito richiesto dalla giurisprudenza per riconoscere l'attenuante.
Cod. proc. pen. - art. 616 (spese del procedimento in Cassazione)
Applicato per disporre che la ricorrente sostenga le spese del procedimento di Cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio in relazione alla valutazione sull'eventuale colpa nella proposizione del ricorso e sulla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti ricavabili dalla ripetuta commissione di reati-fine, dalla gestione di locali/strumenti per il confezionamento e dai rapporti organizzativi: non è necessario un manifesto 'atto d'inclusione' se emerge un contributo stabile e consapevole.
- Per il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) il giudice valuta complessivamente 'mezzi, modalità e circostanze' delle condotte correlate; singoli episodi valutati isolatamente possono non comportare la lieve entità se inseriti in un quadro di continuità e significativi quantitativi.
- L'attenuante per collaborazione (art. 74, comma 7) richiede un apporto conoscitivo concretamente utile ad interrompere l'attività dell'organizzazione; dichiarazioni tardive o rese in un quadro probatorio già consolidato possono non essere considerate favorevolmente.
- In appello e in Cassazione le doglianze devono essere specifiche e ben motivate: censure generiche o non sollevate adeguatamente in grado d'appello possono risultare inammissibili in sede di legittimità.
- La presenza di una doppia conforme (motivazione del giudice di primo grado e della corte d'appello) rafforza la valutazione probatoria in sede di legittimità e rende più difficile l'esito favorevole del ricorso per Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →