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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09505/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva proposto ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento fondato su PVC della Guardia di Finanza relativo agli anni 2012-2016. L’accertamento era stato costruito su controlli bancari e sulla rilevazione di versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati, con recupero a tassazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Nel corso della verifica era stato esteso il controllo anche ai conti di un soggetto terzo, padre dell’amministratore della società ed ex socio, perché egli aveva dichiarato spontaneamente di essere amministratore di fatto e di seguire i rapporti con fornitori e clienti. Con il ricorso per revocazione la società lamentava, in sostanza, che la sentenza precedente si fosse basata su una falsa/erronea trascrizione di tale dichiarazione nel PVC, trascrizione che avrebbe indotto l’Ufficio e poi il giudice di merito a un errato uso delle risultanze delle indagini finanziarie. Denunciava inoltre la condanna alle spese di lite in favore dell’Amministrazione, sostenendo che non fossero dovute quando l’ente si avvalga di funzionari interni del proprio ufficio legale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso: l’asserita erronea trascrizione di una dichiarazione contenuta in un PVC non integra un errore revocatorio, perché riguarda la contestazione del contenuto di un atto assistito da fede pubblica e, in ogni caso, si traduce nella richiesta di riesame del merito e della valutazione probatoria, estranea all’art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha anche osservato che non sono deducibili come motivi di revocazione gli errori di diritto, gli errori di giudizio o di valutazione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato: nel processo tributario, quando l’Agenzia delle Entrate sia assistita da propri funzionari o dipendenti abilitati alla difesa, in caso di vittoria ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 395, n. 4, c.p.c. per delimitare l’ambito della revocazione nel processo tributario, ammissibile solo per errore di fatto e non per errori di valutazione o di diritto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio è solo un errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti; non comprende errori di diritto, di giudizio o di valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata nel formulare il primo motivo, ma la Corte ha rilevato che la censura in realtà mirava a una rivalutazione del merito e non a un vero errore revocatorio.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche se difesa da funzionari interni; la liquidazione avviene secondo i parametri forensi con riduzione del 20%.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla revocazione per chiarire che non sono deducibili con questo rimedio gli errori di diritto o di giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Evocato per affermare che il sistema delle impugnazioni consente al legislatore di riservare la revocazione ai soli errori di fatto, escludendo gli errori giuridici e di valutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato, per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato in tema di querela di falso nel giudizio di cassazione, a conferma dei limiti oggettivi della produzione documentale e della deducibilità della falsità degli atti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, e non quando la censura richieda una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Non può essere dedotto come errore revocatorio ciò che, anche solo mediamente, si traduce in errore di diritto, in errore di giudizio o in contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La contestazione della veridicità o dell’esattezza di un atto assistito da fede pubblica non si introduce con la revocazione, ma con gli strumenti processuali propri, tra cui la querela di falso, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche quando sia stata assistita da propri funzionari o dipendenti abilitati alla difesa, con liquidazione secondo i parametri professionali forensi e riduzione prevista dalla legge.
  • La parte che impugna per revocazione non può trasformare questo rimedio in un terzo grado di merito per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato prove e risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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