Cassazione Penale, Sentenza n. 44347/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della statuizione che ha disposto il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio a seguito dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 545 bis c.p.p., 20 bis c.p., 53, 56 bis e 56 ter L. 689/1981 e dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, sostenendo che non esiste un automatismo nel divieto di espatrio e che la misura deve essere valutata caso per caso dal giudice alla luce dei principi di proporzionalità. Si invocano, a sostegno, la L. n. 1185/1967 art. 3 lett. d), l'art. 281 c.p.p., la sentenza Corte cost. n. 109/1994 e la giurisprudenza CEDU (Vlasov e Benyash). In secondo luogo si deduce vizio di motivazione per mancata indicazione delle ragioni che hanno determinato l'imposizione del divieto di espatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le prescrizioni previste dall'art. 56-ter L. 689/1981, introdotto dal d.lgs. 150/2022, costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) e vanno applicate obbligatoriamente, non essendo misure accessorie soggette a discrezionalità del giudice. Ha inoltre escluso la rilevanza della giurisprudenza CEDU richiamata nel caso concreto, ritenendo che la situazione di Nobile sia diversa da quella esaminata in Vlasov e Benyash e che il divieto di espatrio sia strumentale alla funzione specialpreventiva della pena sostitutiva. Rigettati i motivi di vizio di motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000, in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le prescrizioni previste dall'art. 56-ter costituiscono contenuto necessario e predeterminato delle pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) e devono essere applicate obbligatoriamente; non sono misure accessorie lasciate alla discrezionalità del giudice
Richiamato nel ricorso in relazione alle modalità di applicazione delle pene sostitutive; la Corte non ha ritenuto che da tale norma derivi un'ampia discrezionalità tale da contrastare l'applicazione obbligatoria delle prescrizioni di cui all'art. 56-ter
Richiamato in relazione alla natura afflittiva delle pene sostitutive (riforma Cartabia) e all'indicazione che tali misure svolgono funzione rieducativa e afflittiva
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
Il ricorrente invocava la tutela della libertà di movimento; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la disposizione nazionale che prevede il divieto di espatrio quale prescrizione delle pene sostitutive non violi i principi evocati se la misura è funzionale alla prevenzione speciale e accettata come contenuto della pena sostitutiva
art. 3 lett. d) L. n. 1185/1967
Richiamato dal ricorrente come limite normativo al diniego del passaporto; la Corte non ha ritenuto che la norma impedisca l'applicazione delle prescrizioni previste per le pene sostitutive
Richiamato quale norma che prevede il divieto di espatrio quale misura cautelare autonoma; la Corte ha distinto tale disciplina dall'applicazione del divieto come prescrizione della pena sostitutiva
sentenza Corte Costituzionale n. 109 del 31/3/1994
La Corte cost. aveva censurato l'automatismo nel divieto di espatrio in un diverso contesto; la Cassazione ha ritenuto la situazione del ricorrente diversa e che la decisione costituzionale non imponga l'annullamento dell'applicazione dell'art. 56-ter
sentenza Corte EDU Vlasov e Benyash c. Russia (20/9/2016)
La CEDU ha sancito che un divieto d'espatrio imposto automaticamente può costituire ingiustificata interferenza con la libertà di movimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che il caso italiano in esame sia diverso e che la misura imposta a Nobile sia funzionale a esigenze specialpreventive della pena sostitutiva
Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023 (Rv. 284967-01)
Giurisprudenza della Cassazione che ha già precisato che le prescrizioni di cui all'art. 56-ter non sono pene accessorie ma contenuto necessario delle pene sostitutive, incluso in caso di patteggiamento
Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019 (Genco)
Riferimento alla limitata estensibilità dei principi CEDU a soggetti che non si siano rivolti alla Corte EDU; la Cassazione osserva comunque che la fattispecie concreta è diversa e non risente della giurisprudenza CEDU richiamata
Massime di principio
- Le prescrizioni previste dall'art. 56-ter L. 689/1981, introdotte dal d.lgs. 150/2022, sono considerate parte necessaria e predeterminata delle pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) e si applicano obbligatoriamente quando il condannato accetta la pena sostitutiva; non sono misure accessorie lasciate alla completa discrezionalità del giudice
- Chi accetta una pena sostitutiva (anche tacitamente con il consenso) accetta anche le prescrizioni che ne costituiscono il contenuto: per evitare l'applicazione automatica delle prescrizioni il soggetto dovrebbe non prestare consenso alla pena sostitutiva o chiedere diversa misura
- I divieti di espatrio collegati a pene sostitutive possono essere giustificati dalla funzione specialpreventiva e riesocializzante della pena; la loro illegittimità va valutata dimostrando che la misura non è necessaria o è sproporzionata rispetto agli obiettivi di prevenzione
- La giurisprudenza CEDU che condanna l'automatismo del divieto di espatrio può trovare rilievo, ma la sua applicazione dipende dalla comparazione fattuale: è necessario dimostrare che la situazione concreta è analoga a quella dalla CEDU esaminata (es. giudizio di non pericolosità che giustifica sospensione condizionale)
- Per contestare con successo l'applicazione del divieto di espatrio come prescrizione della pena sostitutiva conviene produrre elementi probatori sul carattere sproporzionato o non necessario della misura e sollevare specifiche censure motivate circa la mancata valutazione della proporzionalità da parte del giudice
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44308/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44309/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44310/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44311/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44314/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44319/2024 del 04/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →