Cassazione Civile, Ordinanza n. 15539/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP di Potenza, di un atto impositivo presupposto. La controversia nasceva dalla notificazione dell'avviso di accertamento presso l'indirizzo indicato dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi, indirizzo che era diverso da quello risultante come effettivo o anagrafico. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si era espressa sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché proposto contro un atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 890/1992, assumendo che la notifica dell'atto fosse valida poiché eseguita all'indirizzo fiscale dichiarato dalla contribuente, nonostante la difformità rispetto all'effettiva residenza. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito decide nel merito in senso incompatibile con l'eccezione preliminare, anche senza una statuizione espressa. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che la notifica dell'avviso presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi è valida e che la CTR aveva erroneamente ritenuto invalida la notificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Basilicata, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato solo per segnalare un errore materiale nella proposta iniziale, poi corretto nel testo della decisione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per l'omessa pronuncia
l'omessa pronuncia richiede l'assoluta mancanza del provvedimento indispensabile; non ricorre se la decisione di merito è incompatibile con la tesi della parte
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge in tema di notificazione fiscale
il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti coincide con il comune di iscrizione anagrafica; l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi ha rilievo ai fini notificatori e non impone all'Ufficio un controllo preventivo costante dell'anagrafe
la notificazione degli atti tributari va eseguita nel domicilio fiscale; le variazioni anagrafiche operano secondo la disciplina legale, ma non eliminano l'efficacia dell'indirizzo dichiarato dal contribuente in buona fede
art. 7 L. n. 890/1992
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla notificazione a mezzo posta
richiamato per sostenere la non autonoma impugnabilità dell'atto di presa in carico
art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto
l'indicazione del domicilio fiscale nella dichiarazione conserva funzione e non è priva di effetti ai fini della notificazione
art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario
la regola generale è la notificazione nel domicilio fiscale
art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta sulla disciplina delle variazioni di indirizzo
art. 60, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici hanno effetto ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica
non impone all'Ufficio un controllo preventivo dell'anagrafe prima di ogni notifica e non rende inefficace l'indirizzo indicato in dichiarazione
art. 58, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato ai fini delle imposte sui redditi
art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
individua il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nel comune di iscrizione anagrafica e, per i non residenti, nel comune di produzione del reddito
ricorda il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, decidendo nel merito in senso sfavorevole alla parte che aveva sollevato l'eccezione preliminare, rende implicitamente evidente il rigetto dell'eccezione stessa, anche se non la affronta espressamente.
- In materia di notificazioni tributarie, l'indirizzo del contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi conserva rilevanza ai fini della validità della notifica e non è automaticamente superato dalle diverse risultanze anagrafiche.
- L'Amministrazione finanziaria non è tenuta, prima di notificare un atto, a verificare sistematicamente l'attualità della residenza del contribuente mediante consultazione dei registri anagrafici, se il contribuente ha indicato in dichiarazione un domicilio fiscale o un indirizzo diverso.
- L'indicazione del domicilio o della residenza nella dichiarazione fiscale deve essere resa in buona fede; tale indicazione opera secondo il principio di affidamento nel rapporto tributario e non può essere trattata come priva di effetti.
- Va distinta la diversa ipotesi del mutamento successivo di residenza da quella della originaria difformità tra residenza anagrafica e indirizzo dichiarato: nella seconda ipotesi la notifica presso l'indirizzo dichiarato è valida, anche se la conoscenza dell'atto si perfeziona per compiuta giacenza.
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