Cassazione Penale, Ordinanza n. 13729/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., dichiarando l'inammissibilità senza formalità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Frosinone del 25 ottobre 2024, con cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione al concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, con contestazione del concorso ex art. 110 c.p. L'unico motivo dedotto, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ogni diverso motivo è inammissibile. Poiché le ricorrenti non hanno articolato censure riconducibili a tali ambiti tassativi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiama il rito del patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti
limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai profili relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità
norma sul concorso di persone nel reato
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice in materia di stupefacenti per detenzione e cessione a fini di spaccio
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso che deduca vizi di violazione di legge o di motivazione diversi da quelli ammessi dalla disciplina del patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento non è consentito un sindacato generalizzato sul merito o sulla motivazione della sentenza, ma solo sui profili di legalità e di validità del consenso negoziale nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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