Cassazione Civile, Ordinanza n. 34850/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di rilascio di un immobile sito in Licata, attivata dagli aggiudicatari dopo decreto di trasferimento emesso all'esito di espropriazione immobiliare. La dante causa del ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo che l'esecuzione per rilascio fosse inefficace perché non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, del precetto e del preavviso di rilascio, e chiedendo inoltre l'accertamento dell'acquisto dell'immobile per usucapione. La Corte d'appello ha rigettato l'appello, ritenendo infondata l'opposizione perché le formalità preliminari andavano eseguite solo nei confronti dei soggetti indicati nel titolo esecutivo, mentre il terzo detentore non poteva dolersi della loro omessa notificazione; ha inoltre escluso l'usucapione, ritenendo che la disponibilità del bene da parte della dante causa derivasse da mera tolleranza del figlio proprietario, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: nullità della sentenza per omessa statuizione sulla chiamata in causa di un soggetto rimasto contumace; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 111 Cost. in relazione alla prova del possesso ultraventennale; violazione degli artt. 1141 c.c. e 115 c.p.c. per la ripartizione dell'onere probatorio sulla natura detentiva o possessoria del rapporto con il bene; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'uso delle presunzioni circa la tolleranza e il possesso ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che la mancata statuizione sul chiamato non costituito non aveva inciso sullo sviluppo processuale e non era stata allegata alcuna concreta lesione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, trattandosi di giudizio d'appello introdotto dopo l'11 settembre 2012, operava la disciplina della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; comunque ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esaminato gli elementi fattuali rilevanti e li avesse valorizzati per escludere l'usucapione. Ha respinto il terzo e il quarto motivo ritenendoli infondati, confermando che, nei rapporti tra parenti, la lunga disponibilità del bene può essere qualificata come mera tolleranza e che la valutazione degli indizi presuntivi, se sorretta da motivazione logica e coerente, è insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'accesso dell'ufficiale giudiziario e la Corte esclude che, nel caso concreto, la mancanza di notifica del titolo e del precetto al terzo possessore possa fondare l'opposizione.
È evocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la Corte ritiene insussistente un concreto interesse a censurare la mancata statuizione sul chiamato rimasto contumace.
Viene applicato il regime della doppia conforme, che rende inammissibile il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno delle censure motivazionali e di violazione del giusto processo, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione idonea a fondare l'accoglimento dei motivi.
È richiamato per sostenere che la controparte avrebbe dovuto provare l'origine detentiva del rapporto con il bene; la Corte ribadisce invece che la situazione di tolleranza può escludere il possesso utile ad usucapione.
È invocato in relazione alla valutazione delle prove e all'onere probatorio, ma la Corte conferma la correttezza dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice d'appello.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo, ma la Corte conferma l'uso di indizi per inferire la tolleranza dell'altrui godimento del bene.
La Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti, e che la valutazione della loro idoneità spetta al giudice di merito.
La Corte ne valorizza la ratio: la relazione di fatto con il bene, specie nei rapporti tra parenti, può integrare mera tolleranza e non possesso idoneo all'usucapione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle opposizioni relative all'esecuzione per rilascio, le formalità preliminari dell'esecuzione devono essere effettuate nei confronti del soggetto indicato nel titolo esecutivo; il terzo che di fatto occupi o detenga il bene non può, di regola, dolersi della loro omissione se il titolo non è stato azionato direttamente contro di lui.
- La disponibilità prolungata di un immobile da parte di un familiare, in presenza di rapporti di stretta parentela e di elementi compatibili con l'accondiscendenza del proprietario, può essere qualificata come mera tolleranza e non come possesso utile ad usucapire.
- Per escludere l'usucapione occorre verificare se il soggetto abbia esercitato un possesso con animus domini; quando il giudice di merito fonda la decisione su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura l'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre la 'doppia conforme' e la decisione di appello si fonda sulle medesime questioni fattuali già valutate dal primo giudice.
- La mancata pronuncia su un soggetto chiamato in causa ma rimasto contumace non determina, da sola, nullità rilevante se il ricorrente non indica un concreto pregiudizio processuale e se non ricorre litisconsorzio necessario.
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