Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12058/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi per fatti giudicati con sentenze della Corte di appello di Napoli del 7/4/2000 e del 16/7/2014 (reati di stampo mafioso e connessi). La difesa sosteneva che le pronunce già accertavano un'unica ideazione criminosa (richiamando in particolare la sentenza della Corte di appello del 15/11/2001 e altri precedenti che avevano ritenuto identità di disegno criminoso fra i fatti), mentre la Corte d'appello in funzione esecutiva aveva rigettato l'istanza ritenendo che la seconda associazione fosse una gemmazione autonoma con diversa operatività e nuovi sodali, e motivando in modo generico anche sulla base di intercettazioni e di un periodo di detenzione del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza impugnata viziata per carenza e genericità di motivazione. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente confrontato e valutato sentenze e argomentazioni difensive (in particolare la sentenza del 15/11/2001 e il provvedimento del Tribunale del 25/2/2009), non ha spiegato perché elementi di continuità (territorio, militanza in entrambe le associazioni, coincidenza temporale parziale) dovessero essere superati, e ha utilizzato affermazioni vaga circa intercettazioni e periodo detentivo senza indicare fatti concreti. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione affinché proceda a un esame completo e motivato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di valutare e applicare in fase esecutiva l'istituto della continuazione tra reati già giudicati e rideterminare le pene ex art. 81 c.p.; richiede il confronto delle sentenze e una valutazione degli indicatori dell'unità di disegno criminoso.

  • art. 81 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena nel caso di reati continuati; richiamato come parametro per la rideterminazione delle pene in esecuzione.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la sua natura permanente e la specificità strutturale rendono necessaria una valutazione approfondita sulla continuità del progetto criminoso e sulle eventuali "gemmazioni" o scissioni.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sul concorso e reati connessi alla normativa sugli stupefacenti richiamata tra le imputazioni per indicare la pluralità dei reati fine collegati all'associazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b)

    Fondamento del motivo di cassazione per vizio di motivazione e per violazione di legge; invocato dalla difesa per impugnare l'ordinanza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la estensione della motivazione riportata nel ricorso per cassazione in relazione ai vizi di motivazione, richiamata per delimitare l'esposizione delle doglianze.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve confrontare espressamente e valutare le decisioni precedenti (anche quelle che hanno riconosciuto la continuazione) e motivare perché le pertinenti valutazioni antecedenti siano seguite o disattese.
  • Per riconoscere la continuazione è necessario un rigoroso accertamento dell'unità di disegno criminoso attraverso indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causa/strategia comune e pianificazione almeno nelle linee essenziali.
  • Nel caso di associazioni di stampo mafioso la detenzione o condanne intermedie non interrompono automaticamente la continuità: va verificato se la ripresa delle condotte successive trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo associativo.
  • La semplice variazione della compagine associativa, l'estensione dei reati fine o l'ampliamento territoriale non comportano di per sé la fine dell'originario programma criminoso; per escludere la continuità occorre dimostrare un nuovo pactum sceleris o un evento traumatico che determini discontinuità.
  • Motivazioni generiche o non riferite a elementi fattuali specifici (es. intercettazioni non precisate, vaghi riferimenti cronologici) sono viziate e possono determinare annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Se è stata resa una precedente pronuncia positiva sulla continuazione in sede di cognizione o esecutiva per fatti contigui, il giudice che la disattende è tenuto a fornire una chiara e specifica spiegazione delle ragioni che giustificano la diversa valutazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.