Cassazione Civile, Ordinanza n. 29028/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto notificato da un istituto di credito in forza di una cambiale agraria emessa nel 2011 per Lire 100.000.000. Il debitore ha dedotto la nullità del titolo ai sensi della legge n. 185/1992, chiedendo la sospensione e la declaratoria di invalidità/inefficacia del precetto. La banca si è costituita resistendo e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di un saldo debitore di conto corrente. Il tribunale ha respinto l'opposizione. In appello il gravame del debitore è stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, che ha valorizzato l'esistenza di un giudicato formatosi in un separato giudizio tra le stesse parti relativo alle vicende del conto corrente, giudicato ritenuto preclusivo di ulteriori statuizioni sia sulla domanda della banca sia sulle doglianze dell'appellante. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per mutata composizione del collegio dopo la precisazione delle conclusioni, in violazione degli artt. 352 e 276 c.p.c.; 2) nullità per mancata rinnovazione della fase di precisazione delle conclusioni e dello scambio delle comparse conclusionali/memorie di replica dopo la sostituzione di un componente del collegio; 3) violazione degli artt. 306 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della banca e mancata ammissione di CTU, sostenendo che la banca avesse rinunciato alla riconvenzionale senza accettazione dell'opponente; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere attribuito rilevanza al contenuto del precedente giudicato, che secondo il ricorrente non avrebbe definito integralmente la controversia sul ricalcolo degli interessi usurari/anatocistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sostituzione di un componente del collegio, intervenuta dopo il collocamento a riposo di un consigliere e prima della deliberazione, imponeva la rimessione della causa sul ruolo e la nuova precisazione delle conclusioni, in conformità all'art. 276 c.p.c.; è stato inoltre richiamato il principio per cui la sentenza collegiale è valida solo se deliberata dai giudici che hanno partecipato all'ultima attività processuale rilevante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una censura specifica contro il capo della decisione che aveva già respinto l'istanza di rimessione in termini. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati manifestamente inammissibili per assoluta carenza argomentativa e difetto di specificità: il ricorso non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito. La Corte ha anche ribadito la portata del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Non sono state liquidate spese nei confronti dell'intimata rimasta solo tale; tuttavia il ricorrente è stato condannato a versare € 2.500 alla Cassa delle ammende e a subire l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
nel testo ratione temporis applicabile, disciplina la trattazione e la decisione in appello; il mutamento della composizione del collegio dopo l'ultima attività processuale impone la rinnovazione della fase decisoria per evitare nullità
alla deliberazione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione; in appello il collegio che decide deve coincidere con quello davanti al quale è stata compiuta l'ultima attività processuale rilevante
richiamo sistematico alla disciplina dell'appello e alla sua applicabilità al caso
invocato sulla rinuncia alla domanda riconvenzionale; la censura è stata ritenuta non specificamente argomentata
richiamato con riferimento all'omessa pronuncia sulla riconvenzionale; motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità
il giudicato sostanziale preclude la riapertura delle questioni già coperte; il giudicato copre il dedotto e il deducibile
procedura di definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condiviso la proposta del consigliere delegato
richiamato per la facoltà del ricorrente di chiedere la decisione del ricorso
in caso di decisione conforme alla proposta e mancata costituzione dell'intimato, è dovuta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
stabilita la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
L. n. 185/1992
richiamata dal ricorrente a fondamento dell'eccezione di nullità della cambiale agraria
Massime di principio
- Nel giudizio collegiale di appello, se dopo la precisazione delle conclusioni muta la composizione del collegio prima della deliberazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo e deve essere rinnovata la fase decisoria davanti al nuovo collegio; diversamente la sentenza è affetta da nullità.
- La validità della decisione collegiale richiede che i giudici che deliberano abbiano partecipato all'ultima attività processuale decisoria; è irrilevante, invece, che un componente sia trasferito o collocato a riposo dopo la deliberazione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti, idonee a confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese di merito o un richiamo generico a norme asseritamente violate integra un 'non motivo' inammissibile.
- Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile impedisce di rimettere in discussione non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che costituivano precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia ormai definitiva.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e l'intimato non si costituisce, non si applica la statuizione sulle spese in favore della parte non costituita, ma resta ferma la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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