Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da due ordinanze-ingiunzione emesse da un'azienda sanitaria regionale per violazione della normativa sugli scarichi di acque reflue, in relazione a campioni d'acqua prelevati presso un impianto di depurazione comunale gestito dalla società ricorrente, con superamento del limite relativo al parametro di cloro attivo. La società e l'amministratrice proponevano opposizione, poi rigettata nel merito in appello. In cassazione deducevano: l'inesistenza o nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti dell'amministratrice e la sua conseguente carenza di legittimazione passiva/responsabilità solidale; l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'esistenza di una delega tecnica ad altro soggetto per la manutenzione dell'impianto; la violazione delle regole sulle spese di lite, poiché l'appello era stato accolto su un profilo di rito; ulteriori censure per omesso esame di fatti e risultanze istruttorie in tema di prelievo dei campioni, contraddittorio, esito delle analisi e funzionamento dell'impianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'eventuale nullità della notifica del verbale/atto sanzionatorio resta sanata dal tempestivo esercizio del diritto di opposizione, e ha confermato che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità grava sulla persona fisica autrice della violazione, mentre l'ente è obbligato in via solidale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la delega di funzioni non era stata specificamente allegata nel giudizio di merito e, comunque, il ricorso mirava a ricavare l'allegazione dalla prova testimoniale, operazione non consentita; inoltre la delega non esclude automaticamente la responsabilità dell'ente preponente. Ha ritenuto infondati il terzo e quarto motivo sulle spese, applicando il principio di soccombenza e rilevando che il capo sulle spese di primo grado era coperto da giudicato in assenza di specifica impugnazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo, perché generici, privi dell'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti e sostanzialmente diretti a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, D.Lgs. 152/2006
norma violata per il superamento dei limiti di emissione degli scarichi di acque reflue
in materia di sanzioni amministrative, l'autore della violazione è la persona fisica; l'ente risponde in via solidale
è responsabile solo la persona fisica cui sia riferibile l'azione od omissione che integra la violazione
le spese seguono la soccombenza; il rigetto dell'appello giustifica la condanna alle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo in presenza di un fatto storico decisivo, non per il mero riesame delle prove
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento del ricorso
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti richiamati nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'eventuale vizio di notificazione dell'atto sanzionatorio è sanato se il destinatario ha comunque proposto tempestiva opposizione, avendo raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto e dell'esercizio del diritto di difesa.
- In materia di illeciti amministrativi, la responsabilità è personale e va riferita alla persona fisica autrice della condotta o dell'omissione; l'ente può rispondere solo in via solidale, nei limiti previsti dalla legge.
- La delega di funzioni può rilevare ai fini dell'esclusione della responsabilità del soggetto apicale solo se specificamente allegata e provata nel giudizio di merito; non è consentito ricavare l'allegazione del fatto dalle sole risultanze probatorie.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è ammissibile trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche quando l'appello venga accolto solo su un capo di rito, se il gravame è comunque rigettato nel merito e il capo sulle spese non è stato specificamente impugnato.
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