Cassazione Civile, Ordinanza n. 23664/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un medico, responsabile di un raggruppamento ambulatoriale, per una pluralità di condotte ritenute gravemente scorrette: svolgimento di visite intramurarie nell’orario di lavoro, percezione di denaro contante da pazienti privati nell’ambito dell’attività intramoenia senza comunicazione né autorizzazione, allontanamenti dal luogo di lavoro e falsa timbratura in uscita con l’ausilio di terzi. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo per sproporzione della sanzione; la corte d’appello, investita dell’appello della struttura sanitaria sulla proporzionalità, ha invece rivalutato la gravità dei fatti e ha ritenuto ciascuna condotta idonea, singolarmente, a giustificare il recesso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che non poteva essersi formato un giudicato interno sui fatti addebitati perché l’appello della società sulla proporzionalità della sanzione avrebbe riaperto la cognizione sull’intera questione; 2) violazione dell’art. 2119 c.c., lamentando che la corte territoriale non avrebbe valorizzato elementi idonei a escludere la lesione del vincolo fiduciario, quali l’invadenza dei controlli aziendali, il contesto di conflittualità con la governance, precedenti contestazioni non sfociate in sanzione e la proposta di conversione del rapporto in libero professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, pur avendo la corte d’appello utilizzato impropriamente l’espressione "giudicato interno", in realtà aveva correttamente riesaminato l’intera questione della proporzionalità del licenziamento, potendo così rivalutare anche i fatti posti a base del recesso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non denunciava una specifica non coerenza del giudizio di merito rispetto agli standard dell’ordinamento, ma si limitava a proporre una diversa valutazione del materiale fattuale, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il giudicato interno non si forma sul semplice fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l’impugnazione che investe uno degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che la compone.
La giusta causa richiede una valutazione di gravità della condotta e di lesione del vincolo fiduciario, integrata dal giudice di merito anche mediante criteri desumibili dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva; in cassazione è censurabile solo con specifica critica di non coerenza rispetto agli standard dell’ordinamento, non con mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata quale norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’impugnazione della sola valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare può riaprire la cognizione sull’intera questione del licenziamento, comprensiva dell’accertamento dei fatti posti a base del recesso, quando la statuizione di primo grado sia inscindibilmente composta da fatto, norma ed effetto.
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto storico isolato, ma sulla statuizione minima della sentenza; se l’appello investe tale statuizione, il giudice di secondo grado può rivalutare anche gli aspetti ad essa coessenziali, purché connessi al thema decidendum devoluto.
- Nel giudizio sulla giusta causa ex art. 2119 c.c., il giudice di merito può integrare il precetto con criteri normativi, collettivi e sociali, ma la censura in cassazione deve indicare una specifica non coerenza della valutazione rispetto agli standard dell’ordinamento, non limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La mera contrapposizione di elementi fattuali favorevoli al lavoratore non è sufficiente a fondare il sindacato di legittimità sulla giusta causa, perché la ponderazione della gravità della condotta e della lesione fiduciaria appartiene al giudice di merito.
- In tema di licenziamento disciplinare, condotte plurime e seriamente lesive del dovere di lealtà e correttezza possono essere apprezzate, anche singolarmente, come idonee a integrare la giusta causa quando il loro disvalore renda irreparabile il vincolo fiduciario.
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