Sentenza del 15/04/2016 n. 7521 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva confermato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria disposta il 27 dicembre 2007 su immobili conferiti in un fondo patrimoniale. L’ipoteca garantiva quattro cartelle esattoriali per complessivi 30.754,71 euro. Con l’unico motivo, la società ha denunciato violazione degli artt. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e 170 c.c., sostenendo che l’iscrizione ipotecaria è uno strumento di autotutela pubblicistica e non un atto di esecuzione forzata soggetto ai limiti dell’art. 170 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che l’art. 170 c.c. può applicarsi anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, pur non essendo questa un atto esecutivo in senso stretto. Il giudice del rinvio dovrà accertare in concreto se i debiti tributari fossero collegati ai bisogni della famiglia e se il creditore conoscesse l’eventuale estraneità a tali bisogni. Non è sufficiente, da solo, che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa o riguardi crediti commerciali soggetti a IVA. La Cassazione non ha quindi dichiarato definitivamente legittima l’ipoteca: ha disposto un nuovo esame dei presupposti.
Norme richiamate
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.
La protezione dell’art. 170 c.c. può riguardare anche l’iscrizione ipotecaria tributaria. Per stabilire se l’ipoteca sia legittima occorre valutare il rapporto del debito con i bisogni familiari e la conoscenza del creditore; la sola origine imprenditoriale del debito non risolve la questione.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
Premesso dunque che sicuramente l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l'ambito di applicazione del citato art. 170 c.c., possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che così ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.
L’ipoteca prevista dall’art. 77 è un atto strumentale e preparatorio all’espropriazione, non un atto esecutivo in senso stretto; ciò non la esclude però dall’ambito di tutela dell’art. 170 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
È la disposizione processuale indicata per il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria su un bene compreso in un fondo patrimoniale non è automaticamente vietata né automaticamente legittima: la tutela dell’art. 170 c.c. può estendersi anche a questa misura di riscossione.
- La valutazione deve concentrarsi sulla causa concreta del debito e sul suo collegamento con i bisogni della famiglia; tali bisogni possono essere considerati anche alla luce dell’indirizzo di vita familiare e del tenore scelto dai coniugi.
- Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve allegare e provare i presupposti rilevanti, compresa l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
- Il fatto che il debito sia sorto nell’esercizio di un’impresa, o riguardi IVA e crediti commerciali, non basta da solo a dimostrare che sia estraneo ai bisogni della famiglia.
- La natura pubblicistica della riscossione e l’identità pubblica o privata del creditore non escludono l’applicazione dei limiti dell’art. 170 c.c.; il giudice deve compiere un accertamento concreto.
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