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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07150/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva presentato davanti alla Corte d'appello domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, sostenendo di aver subito un danno da irragionevole durata di un procedimento nel quale aveva richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In opposizione al decreto di rigetto, il ricorrente aveva dedotto di essere legittimato a chiedere l'indennizzo sia per la fase di cognizione sia per la fase esecutiva, assumendo che l'istanza di distrazione gli attribuisse una posizione autonoma di parte e che il processo dovesse essere considerato unitariamente ai fini del calcolo della durata. Con il ricorso per cassazione ha censurato la decisione per violazione degli artt. 93, 100, 112 c.p.c., della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, lamentando in sintesi: 1) travisamento della domanda e erronea esclusione della sua legittimazione attiva; 2) erroneo computo della durata della fase esecutiva; 3) mancato riconoscimento dell'interesse ad agire quale soggetto interessato alla ragionevole durata del procedimento con distrazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese ha natura incidentale e non introduce una domanda autonoma fondata su un rapporto sostanziale distinto; perciò l'avvocato distrattario non può chiedere l'equa riparazione per la durata del processo nel quale ha prestato assistenza, perché il diritto alla ragionevole durata ex art. 6 CEDU riguarda il "suo" processo e non un processo altrui al quale egli sia solo interessato. Quanto alla fase esecutiva, la Corte ha rilevato comunque che, nel caso concreto, i giudizi di ottemperanza richiamati non superavano il termine ragionevole previsto per il processo esecutivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e anche al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese non costituisce una nuova domanda autonoma, ma sollecita l'esercizio del potere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia e travisamento del thema decidendum.

  • L. n. 89/2001

    La domanda di equa riparazione è riconosciuta solo in relazione al processo del quale il richiedente è parte in senso proprio; nel caso dell'avvocato distrattario la pretesa è stata esclusa.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata tutela il "suo" processo e non quello di altri al quale si sia interessati senza esserne parte.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato nei precedenti citati dalla parte ricorrente come rimedio alternativo per correggere errori materiali.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato nei precedenti citati dalla parte ricorrente come rimedio alternativo per correggere errori materiali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per la definizione conforme alla proposta, richiamando l'orientamento sulla doverosità della somma anche in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Usato per indicare il termine ragionevole del giudizio esecutivo, nel caso concreto non superato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nelle controversie di equa riparazione.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura incidentale e non attribuisce al difensore una domanda autonoma collegata al merito della controversia.
  • Il difensore distrattario non è legittimato a chiedere l'equa riparazione per la durata del giudizio in cui ha assistito la parte, perché il diritto alla ragionevole durata spetta alla parte del processo e non al soggetto che vi sia solo interessato dall'esterno.
  • Ai fini della legge Pinto, il riconoscimento della qualità di parte in senso processuale non dipende dalla mera titolarità del credito alle spese, ma dalla partecipazione al processo come titolare della situazione giuridica sostanziale di cui si chiede tutela.
  • Il computo della durata del processo esecutivo va verificato in concreto rispetto al termine ragionevole applicabile; se la durata complessiva resta inferiore a tale soglia, l'indennizzo non è dovuto.
  • Nei procedimenti definiti con decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la condanna alla somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. è applicabile secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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