Cassazione Penale, Ordinanza n. 19023/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p. e all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sostanza fosse destinata al consumo personale e non allo spaccio, e contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione/ravvedimento operoso. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 133 c.p., censurando la mancata ulteriore valutazione della capacità a delinquere e del trattamento sanzionatorio, deduzione che assumeva essere stata proposta come motivo nuovo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse una valutazione di merito già compiutamente svolta dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 perché non era emersa l'utilità concreta delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato; tale apprezzamento è stato giudicato logico e non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato, perché la determinazione della pena e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità, evenienze non ravvisate nel caso concreto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, contestata e confermata nei gradi di merito
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
attenuante legata al ravvedimento operoso/collaborazione dell'imputato; richiede che le dichiarazioni siano effettivamente utili e proficue per impedire ulteriori conseguenze dell'azione criminosa
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre un vizio di motivazione/violazione di legge sulla qualificazione del fatto e sulla valutazione difensiva
criterio per la commisurazione della pena; la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità
richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della graduazione della pena
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di reati in materia di stupefacenti, l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 presuppone un accertamento in concreto dell'utilità e proficuità delle dichiarazioni collaborative dell'imputato; se il giudice di merito motiva logicamente l'assenza di tale utilità, la decisione non è censurabile in cassazione.
- La deduzione difensiva secondo cui la sostanza sarebbe destinata al consumo personale, ove già vagliata dai giudici di merito con motivazione non illogica, non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.
- La commisurazione della pena e la valutazione degli elementi ex artt. 132 e 133 c.p. rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è deducibile soltanto un vizio di manifesta illogicità o arbitrarietà, non una mera diversa opinione sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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