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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34428/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un geometra per il pagamento del compenso professionale relativo a progettazione e direzione lavori per la sopraelevazione di un fabbricato ad uso abitativo. I committenti proposero opposizione e domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sostenendo che l'attività svolta fosse stata connotata da vizi e da violazioni tecniche e normative. In primo grado il decreto fu revocato, fu accolta la domanda risarcitoria e furono accolte anche domande di garanzia verso altri soggetti chiamati in causa. In appello, invece, fu esclusa la responsabilità risarcitoria del professionista, fu ritenuto nullo il contratto per violazione dei limiti di competenza del geometra e fu riconosciuto solo un modesto compenso per attività residue. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 342 e 329, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la nullità del contratto nonostante il preteso giudicato interno sulla sua validità; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e del contraddittorio, per avere la Corte pronunciato sulla nullità senza previa interlocuzione; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte valutato la responsabilità extracontrattuale già ritenuta dal Tribunale; 4) omesso esame e violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che il professionista avesse abusivamente svolto attività riservate all'ingegnere; 5) nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte e mancata pronuncia sulle statuizioni relative alla chiamata in garanzia di un'impresa, rimasta contumace in primo grado ma appellante incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello poteva rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche in assenza di specifica censura, perché la validità del rapporto era questione devoluta dall'appello e il rilievo officioso della nullità contrattuale è consentito nei gradi successivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il dovere di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio non opera, nel caso esaminato, per questioni di puro diritto e comunque i ricorrenti non avevano indicato quale concreto pregiudizio difensivo avessero subito. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza e per novità della questione ex art. 2043 c.c., osservando che i ricorrenti non avevano riportato in modo sufficiente il contenuto della sentenza di primo grado né dimostrato che la questione fosse stata devoluta al giudice d'appello. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di interesse, trattandosi di doglianza riferita a un'impugnazione proposta da altra parte e comunque a questioni di garanzia dichiarate assorbite. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti per l'esito alterno dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta

  • art. 342 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione ai limiti devolutivi dell'appello, ma non ritenuto violato

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla validità del contratto, ma la Corte ha ritenuto comunque rilevabile d'ufficio la nullità

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare la decisione sulla nullità senza contraddittorio preventivo; la Corte ha escluso la nullità della sentenza

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato quale base del dovere del giudice di indicare questioni rilevabili d'ufficio, ma limitatamente alle questioni di fatto o miste

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per la censura sul giudicato interno e sull'art. 2043 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per le doglianze di nullità della sentenza e del contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha ribadito l'ambito ristretto ai fatti storici decisivi

  • art. 2043 c.c.

    invocato dai ricorrenti per la pretesa responsabilità extracontrattuale del professionista, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché nuova

  • art. 16 del r.d. n. 274 del 1929

    richiamato per delimitare le competenze professionali del geometra; la Corte ha confermato che il contratto di affidamento di attività eccedenti tali limiti è nullo

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel ragionamento sulla possibile responsabilità contrattuale del direttore dei lavori, ma non accolto nel caso concreto

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come possibile fonte di responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori, ma la questione è stata dichiarata inammissibile

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di autosufficienza e localizzazione degli atti/documenti posti a base del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nel dispositivo finale in relazione agli effetti economici dell'impugnazione, ma il testo fornito è troncato prima della parte completa

Massime di principio

  • Il giudice d'appello e, in sede di legittimità, può rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche se la questione non sia stata specificamente devoluta, quando la validità del rapporto sia presupposto della domanda impugnata e i fatti rilevanti siano già stati allegati nel giudizio di merito.
  • Il divieto di decisioni a sorpresa impone il contraddittorio preventivo solo per questioni di fatto o miste; per le questioni di puro diritto la mancata sollecitazione non determina di per sé nullità della sentenza, salvo che la parte alleghi un concreto pregiudizio difensivo.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo, non una questione giuridica, un singolo profilo motivazionale o una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La censura che presuppone l'esame di atti o documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza e localizzazione processuale, indicando il contenuto rilevante e dove l'atto è rinvenibile nel fascicolo.
  • Una questione nuova, specialmente se comporta accertamenti di fatto, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: la parte deve dimostrare di averla già dedotta nel merito e indicare l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • L'affidamento di attività professionali eccedenti le competenze legali del prestatore, quando il contratto presupponga prestazioni riservate a una diversa professione, è nullo per violazione dei limiti legali dell'abilitazione professionale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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