Cassazione Civile, Ordinanza n. 04165/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia per il pagamento di corrispettivi di somministrazione di gas rimasti insoluti e relativi al periodo 2008-2010. La società destinataria del decreto proponeva opposizione, ma il Tribunale la rigettava. In appello, la Corte d'Appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società debitrice deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 155, comma 2, c.p.c., 2963, comma 4, c.c. e art. 1 L. 742/1969, come modificato dalla L. 162/2014, sostenendo che il termine di sei mesi andava computato secondo il calendario comune e che, aggiungendosi la sospensione feriale di 31 giorni, l'appello era stato proposto tempestivamente entro il 25 ottobre 2017 e non era quindi tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., in combinazione con gli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., si computa a mesi e che, se vi si sovrappone il periodo di sospensione feriale, questo va aggiunto separatamente in giorni. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 24 marzo 2017, il termine di sei mesi più i 31 giorni di sospensione feriale scadeva il 25 ottobre 2017, non il 24 ottobre 2017. La sentenza d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (...) non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso esaminato, va computato a mesi; alla sua scadenza si aggiunge il periodo di sospensione feriale.
Per i termini a mesi si applica il computo secondo il calendario comune, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale.
Concorre a fondare il criterio del computo civile dei termini a mesi, non in base al numero effettivo dei giorni.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, nella formulazione novellata dalla L. 162/2014, decorre dal 1° agosto al 31 agosto e si computa in 31 giorni.
Ha modificato l'art. 1 della L. 742/1969, incidendo sul periodo di sospensione feriale applicabile.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c. si calcola a mesi secondo il calendario comune, con scadenza nel giorno corrispondente del mese finale.
- Quando il termine lungo di impugnazione coincide con il periodo di sospensione feriale, occorre sommare al termine di sei mesi il periodo feriale previsto dalla legge, computato in giorni.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere effettuata applicando congiuntamente le regole di computo dei termini processuali e la disciplina della sospensione feriale; un errore in tale calcolo integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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