Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per il servizio di mensa scolastica. L'istituto scolastico otteneva decreto ingiuntivo per euro 4.050, qualificati come penale per risoluzione anticipata del contratto; la ditta appaltatrice proponeva opposizione sostenendo, da un lato, la nullità del contratto perché non registrato e, dall'altro, che l'istituto avesse fornito informazioni non complete o fuorvianti in sede di gara, omettendo di rappresentare che l'edificio sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione nel primo anno di esecuzione, con conseguente riduzione della platea degli studenti fruitori del servizio. Il Tribunale accoglieva l'appello dell'appaltatrice, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva la riconvenzionale dell'istituto, ritenendo che il bando fosse carente su circostanze strategiche, che i lavori avessero inciso sulla regolarità del servizio e sulla clientela potenziale, e che ciò escludesse un inadempimento colpevole dell'appaltatrice ai fini della penale. L'istituto ricorrente per cassazione censurava: 1) la ritenuta responsabilità precontrattuale dell'amministrazione ex art. 1337 c.c. in assenza di specifica domanda e l'asserita impossibilità di compensare tale profilo con l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice; 2) la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) la violazione dell'art. 1218 c.c., contestando che la ditta potesse dirsi non in colpa per difficoltà economiche e mancato incasso; 4) la violazione dell'art. 1460 c.c., negando che potesse essere legittimamente opposta l'eccezione d'inadempimento in difetto di un inadempimento totale della scuola.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello esponeva in modo chiaro e consequenziale le ragioni della decisione: mancata informazione sui lavori di ristrutturazione, inevitabili ripercussioni sul servizio e riduzione dei fruitori. Ha ritenuto altresì infondati i motivi sostanziali, chiarendo che la decisione impugnata non si fondava su una autonoma affermazione di responsabilità precontrattuale, ma sulla valutazione complessiva dell'inadempimento e della sua non imputabilità alla ditta alla luce della violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza della stazione appaltante. La Corte ha ribadito che la gravità dell'inadempimento e la valutazione dell'eccezione d'inadempimento sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e non censurabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente alle spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma la Corte precisa che la decisione d'appello non si è fondata su una autonoma responsabilità precontrattuale, bensì sulla violazione della buona fede nella valutazione complessiva dell'inadempimento.
La valutazione circa l'imputabilità o meno dell'inadempimento è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Richiamato dalla parte ricorrente in collegamento con la disciplina dell'inadempimento; la Corte non ravvisa violazione della norma nella sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
La sentenza d'appello è ritenuta dotata di sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
L'eccezione d'inadempimento va valutata nel quadro complessivo del rapporto, tenendo conto delle difese reciproche e della gravità comparata dei comportamenti delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; se il percorso logico-giuridico è chiaro, la censura ex art. 132 c.p.c. è infondata.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'imputabilità della prestazione mancata è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
- Nel rapporto contrattuale, il giudice deve apprezzare in modo unitario e sinergico le condotte delle parti, senza isolare singoli episodi, soprattutto quando una parte opponga fatti riconducibili all'altrui inadempimento.
- Anche in assenza di formale eccezione ex art. 1460 c.c., il giudice può e deve considerare le difese con cui una parte alleghi l'inadempimento dell'altra ai fini della valutazione della domanda di adempimento, risoluzione o penale.
- La violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale e in quella esecutiva può incidere sulla valutazione dell'inadempimento della controparte e sulla legittimità dell'applicazione di clausole penali.
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