Ordinanza n. 3181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una misura di prevenzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte deducendo, secondo quanto emerge dal provvedimento, l'erroneità della valutazione posta a fondamento del diniego cautelare. In particolare, egli aveva ammesso di essersi recato a Torino per partecipare a una manifestazione nazionale di militanti del centro sociale Askatasuna; durante una perquisizione gli era stata rinvenuta una maschera da nuoto. La controversia cautelare concerneva la rilevanza di tale oggetto ai fini della riconducibilità dell'interessato alla categoria di persone prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il Consiglio di Stato, decidendo alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello e confermato il diniego di tutela cautelare. Ha ritenuto che la maschera da nuoto fosse idonea al travisamento e quindi riconducibile al divieto previsto dall'art. 5 l. n. 152/1975, che vieta l'uso, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, salvo le manifestazioni sportive che ne comportino l'uso. La partecipazione alla manifestazione e il possesso della maschera sono stati considerati sufficienti, in questa fase e prima facie, a sostenere la riconducibilità dell'appellante alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, relativa a soggetti dediti alla commissione di reati lesivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica. Le spese sono state poste a carico dell'appellante, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il divieto comprende ogni mezzo idoneo al travisamento, inclusa, secondo la valutazione prima facie del giudice, una maschera da nuoto, e opera comunque durante le manifestazioni pubbliche non sportive.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Nella fase cautelare, la partecipazione alla manifestazione e il possesso di un oggetto ritenuto idoneo al travisamento costituiscono sufficienti elementi di fatto, prima facie, per la riconducibilità del soggetto alla categoria normativa.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. n. 152/1975, il concetto di mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona può comprendere qualsiasi oggetto concretamente suscettibile di essere utilizzato per il travisamento, non soltanto caschi o dispositivi tipicamente destinati a tale funzione.
- Il divieto di utilizzo di mezzi idonei al travisamento opera comunque durante le manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatta eccezione per le manifestazioni sportive nelle quali l'uso del mezzo sia connaturato all'attività svolta.
- Nella fase cautelare, la partecipazione a una manifestazione pubblica e il possesso di un oggetto prima facie idoneo al travisamento possono costituire elementi di fatto sufficienti a sostenere provvisoriamente la riconducibilità del soggetto alla categoria di pericolosità prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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