Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2021 del 27/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un credito contributivo vantato dall'INPS sulla base di un verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 9 giugno 2009. La società ha chiesto di accertare l'insussistenza del credito, ma il ricorso è stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su elementi di prova contestati; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'INPS non avesse assolto l'onere della prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inconferente il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., perché le censure miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, non un effettivo uso di prove non dedotte o di prove legali mal valutate. Ha ritenuto parimenti improprio il richiamo all'art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale non aveva deciso facendo applicazione della regola di riparto dell'onere della prova, ma aveva liberamente apprezzato gli elementi istruttori e ritenuto provato il fatto costitutivo del credito dell'INPS. La decisione di merito si fondava sul verbale, in concorso con altri elementi, tra cui una precedente decisione giudiziale, la documentazione acquisita e la condotta processuale della società. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La violazione della norma può configurarsi solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i limiti di legge; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che ne sono privi; non quando esercita il libero convincimento sulle prove valutabili.
La norma sull'onere della prova è censurabile solo quando il giudice abbia deciso in base alla regola di soccombenza per mancata prova del fatto controverso; non quando abbia ritenuto il fatto provato all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie.
Il sindacato sulla motivazione è richiamato solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non per rivalutare il merito delle prove.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti.
Massime di principio
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte nel processo, abbia esercitato poteri istruttori fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è sufficiente contestare la valutazione del compendio probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice applichi la regola di giudizio sull'onere della prova per colmare una mancanza probatoria, individuando come soccombente la parte onerata; non quando il fatto controverso sia ritenuto provato sulla base del libero apprezzamento delle risultanze di causa.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio sotto la veste di violazione di legge, salvo il limitato controllo sul vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360 c.p.c., n. 5.
- Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione congiunta di verbali ispettivi, documentazione acquisita, altri precedenti e condotta processuale della parte, la censura in cassazione deve colpire specifici errori giuridici nella utilizzazione della prova, non la semplice non condivisione dell'apprezzamento compiuto dal giudice.
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