Cassazione Civile, Ordinanza n. 22038/2019 del 03/09/2019
Sintesi
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Favorevole al resistente (condividenti)
La controversia
La controversia tra comproprietari riguardava lo scioglimento della comunione di un terreno appartenuto a tre fratelli. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 166/2005, aveva disposto la divisione assegnando il bene a uno dei condividenti e prevedendo conguagli. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2998/2014, depositata l’8 maggio 2014, confermò l’assegnazione, pur precisando che il beneficiario non era titolare di una quota maggiore: la preferenza fu giustificata dal preliminare con cui si era impegnato ad acquistare le quote di altri due condividenti. Il ricorrente propose sei motivi. Con il sesto dedusse la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 189 c.p.c., perché, dopo la richiesta di attribuzione del bene formulata in udienza il 10 giugno 2005, il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione senza fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni. Con il primo e il secondo motivo contestò, rispettivamente, l’asserita equiparazione tra promissario acquirente e titolare della quota maggiore e il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello. Con il terzo invocò i principi di correttezza e buona fede, contestando che un preliminare stipulato durante il giudizio potesse favorire l’acquirente nell’assegnazione; con il quarto lamentò l’omesso esame degli interessi contrapposti dei condividenti. Con il quinto denunciò l’omesso esame del fatto che il beneficiario avesse modificato nel corso del giudizio la propria richiesta rispetto alle conclusioni iniziali e a quelle formulate in appello. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi cinque motivi, oltre al motivo processuale esaminato preliminarmente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il sesto motivo: la richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. riguarda le modalità di attuazione della divisione e poteva essere proposta anche in appello; pertanto, la sua formulazione dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni non rendeva nulla la decisione del Tribunale per la mancata fissazione di tale udienza. Ha rigettato congiuntamente anche i primi cinque motivi. L’art. 720 c.c. non impone necessariamente l’assegnazione al condividente con la quota maggiore quando il bene non sia comodamente divisibile: il giudice può preferire un altro aspirante, purché motivi adeguatamente e logicamente la scelta. La Corte d’Appello aveva motivato la preferenza per il condividente che aveva concluso un preliminare per acquistare le quote di altri due comunisti; il ricorrente non aveva indicato specifiche circostanze che imponessero di preferirlo. Non vi era contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la conferma dell’assegnazione poggiava su una motivazione diversa da quella del Tribunale. La doglianza di violazione della correttezza e buona fede era apodittica e proposta per la prima volta in Cassazione; i condividenti potevano disporre delle proprie quote durante il giudizio mediante negozi a effetti reali o obbligatori. Infine, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda la violazione di norme processuali e la richiesta di assegnazione formulata nel corso del giudizio non costituiva, nel caso, un fatto storico decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 5.200 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
L’art. 720 c.c., non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purchè assolva all’obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.
Se un immobile non è comodamente divisibile, il giudice può derogare alla preferenza per il condividente con la quota maggiore e assegnare il bene a un altro aspirante, purché motivi in modo adeguato e logico la scelta. La preferenza costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
Il giudice di primo grado, pur avendo trattenuto la causa in decisione senza fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della richiesta di attribuzione del bene da parte di Pa.Si., non ha violato l’art. 189 c.p.c., trattandosi di richiesta che poteva essere formulata anche in grado d’appello.
La mancata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo una richiesta di attribuzione del bene formulabile anche in appello, non determina la violazione dell’art. 189 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Insussistente è il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, che, secondo la granitica interpretazione di questa Corte, deve riguardare fatti storici decisivi per il giudizio e non la violazione di norme processuali; nel caso in esame, non costituisce fatto decisivo per il giudizio la circostanza che Pa.Si. abbia richiesto l’assegnazione del bene in corso di causa, contrariamente alle posizioni assunte con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la denuncia di una violazione processuale. La richiesta di attribuzione formulata in corso di causa non è, di per sé, un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La disposizione è richiamata per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nella divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell’art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione: non modifica la causa petendi né l’oggetto del giudizio e può essere proposta anche in appello quando le vicende dei condividenti o le caratteristiche della massa rendano il bene non comodamente divisibile.
- Quando un immobile non è comodamente divisibile, l’art. 720 c.c. non impone in modo inderogabile l’assegnazione al condividente titolare della quota maggiore. Il giudice può preferire un altro aspirante, purché dia una motivazione adeguata e logica; la scelta, in quanto apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata.
- La stipulazione, durante il giudizio di divisione, di un preliminare relativo alle quote di altri condividenti può essere considerata dal giudice come circostanza rilevante nella scelta dell’assegnatario; i comunisti possono disporre delle proprie quote nel corso del giudizio mediante negozi a effetti reali o obbligatori.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non può essere utilizzato per denunciare una violazione di norme processuali.
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