Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2019 del 28/08/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzi acquirenti)

La controversia

Gli acquirenti avevano acquistato il 5 giugno 1985, con trascrizione il 14 giugno 1985, l’usufrutto su un immobile gravato da ipoteca iscritta il 12 febbraio 1983 a garanzia di un mutuo fondiario erogato al costruttore; l’iscrizione era stata rinnovata il 19 dicembre 2002. Il credito era stato ceduto nel 2000 alla società poi ricorrente. I terzi acquirenti avevano chiesto che fosse dichiarata estinta per prescrizione ventennale, ai sensi dell’art. 2880 c.c., l’ipoteca gravante sull’immobile. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 214 del 2011, aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 263/2015 depositata il 20 aprile 2015, aveva riformato la decisione e accolto la domanda. Con un unico motivo, la società ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del R.D. n. 646/1905, dell’art. 58 T.U.B. e degli artt. 1260, 1263, 2934, 2943 e 2945 c.c. Ha sostenuto che la norma sul credito fondiario consentisse di rivolgere al debitore iscritto gli atti interruttivi della prescrizione dell’ipoteca anche dopo il trasferimento del bene e che, quindi, avessero efficacia interruttiva sia la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore, depositata il 16 febbraio 1988 e accolta il 9 giugno 1992, sia la rinnovazione ipotecaria del 19 dicembre 2002. Ha inoltre dedotto che gli effetti interruttivi anteriori alla cessione del credito si fossero trasferiti al cessionario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Nell’ipotesi regolata dall’art. 2880 c.c., il trasferimento dell’immobile determina la separazione tra il credito, azionabile verso il debitore originario, e la garanzia, esercitabile verso il terzo acquirente; per impedire la prescrizione ventennale della garanzia occorre pertanto un atto diretto a far valere il diritto reale nei confronti del terzo acquirente. La domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore non aveva efficacia interruttiva rispetto all’ipoteca sull’immobile già acquistato dai terzi, perché il bene non era compreso nella massa fallimentare. Né la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria del 2002, rivolta al debitore originario, poteva interrompere la prescrizione verso gli acquirenti. La Corte ha precisato che non era necessario decidere se il privilegio previsto dall’art. 20 del R.D. n. 646/1905 fosse applicabile al cessionario: anche a prescindere da tale questione, la norma consente al creditore fondiario di rivolgere al debitore atti interruttivi soltanto quando siano diretti a esercitare il diritto di garanzia, ossia l’espropriazione del bene. Ha quindi corretto sul punto la motivazione della sentenza d’appello, confermandone il dispositivo. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.500, di cui euro 6.300 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2880 c.c.

    Se dunque, in linea generale, il rapporto tra diritto di credito e diritto di garanzia che lo assiste non è concepito in termini di piena e biunivoca interdipendenza, nel senso che le vicende modificative o estintive dell’uno non sempre si ripercuotono sull’altro (in particolare, l’estinzione dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2487 c.c., non riguarda nè il diritto di credito nè la garanzia ipotecaria, ma soltanto l’opponibilità erga omnes dell’ipoteca: così Cass., 3/4/2015, n. 6841; Cass., 5/2/2014, n. 2610; Cass., 14/5/2012, n. 7498), nella peculiare fattispecie disciplinata all’art. 2880 c.c., si verifica, per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, una vera e propria scissione tra il diritto di credito, che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario, e la garanzia reale, che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo, quest’ultima estinguendosi per prescrizione a prescindere dalle vicende del diritto di credito.

    La prescrizione ventennale prevista dall’art. 2880 c.c. opera sulla garanzia ipotecaria a favore del terzo acquirente e autonomamente rispetto alle vicende del credito: dopo il trasferimento del bene, il credito resta azionabile contro il debitore originario, mentre la garanzia va fatta valere contro l’acquirente.

  • artt. 2941-2944 c.c.

    Si è al riguardo da questa Corte sottolineato che, intesa l’estinzione dell’ipoteca come operante unicamente a favore del terzo acquirente, le cause di sospensione e di interruzione del decorso del termine prescrizionale (da ricercarsi – per tipologia – nelle tassative elencazioni di cui agli artt. 2941-2944 c.c.) debbono necessariamente riferirsi al diritto reale di garanzia ed ai rapporti tra il creditore ed il terzo acquirente, ulteriormente precisandosi che per impedire la fattispecie estintiva dell’ipoteca è necessario che il creditore (o il suo avente causa per effetto di cessione o altra situazione traslativa) rivolga al terzo acquirente atti costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale, irrilevanti essendo, in ragione della evidenziata scissione tra il credito e la garanzia, atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario.

    Gli atti interruttivi rilevanti per la prescrizione dell’ipoteca devono riferirsi al diritto reale di garanzia ed essere rivolti al terzo acquirente; gli atti compiuti verso il debitore originario per esercitare il credito garantito non interrompono tale prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    Ne consegue che altre attività nei riguardi del debitore, pur sussumibili nel catalogo tipizzato delle cause di sospensione e di interruzione della prescrizione, non sono idonee ad impedire o anche solo paralizzare il corso del termine ventennale indicato all’art. 2880 c.c., se ed in quanto afferenti al diritto di credito e non già al diritto reale di garanzia, dovendo a tale stregua pertanto negarsi qualsivoglia efficacia interruttiva della prescrizione dell’ipoteca all’ammissione (domandata e poi accolta) al passivo del fallimento dell’originario debitore ad opera dell’originario creditore fondiario, remoto dante causa della odierna parte ricorrente.

    La protrazione degli effetti dell’interruzione invocata dalla ricorrente non può attribuire efficacia interruttiva, rispetto alla prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, a un’ammissione al passivo che attiene al credito verso il debitore originario e non all’esercizio della garanzia sul bene trasferito.

  • art. 2808 c.c.

    In quanto (arg. ex art. 2808 c.c.) l’ipoteca attribuisce al suo titolare il diritto di espropriare il bene vincolato e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione, ove tale espropriazione non si compia in sede concorsuale e il prezzo non entri conseguentemente a far parte dell’attivo fallimentare, il creditore ipotecario non può invero vantare alcuna preferenza.

    La garanzia ipotecaria attribuisce il diritto di espropriare il bene vincolato e di ottenere prelazione sul ricavato; se il bene non viene espropriato in sede concorsuale e il prezzo non confluisce nell’attivo, l’insinuazione al passivo non consente di far valere su quel bene la prelazione.

  • R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20

    Come questa Corte non ha mancato di porre al riguardo in rilievo, in caso di scissione tra il soggetto nei cui confronti può essere fatto valere il diritto di credito e quello nei cui confronti opera il diritto di garanzia, l’atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2880 c.c., va compiuto direttamente nei confronti dei terzi acquirenti del bene ipotecato (laddove R.D. n. 646 del 1905, ex art. 20, è al creditore fondiario consentito proporre tale atto nei confronti del debitore originario, purchè si tratti di atto diretto a far valere il diritto di garanzia, e cioè ad espropriare il bene (diritto costituente il contenuto tipico dell’ipoteca ex art. 2808 c.c., cui consegue il diritto di prelazione sul ricavato previsto dallo stesso art. 2808 c.c.: v. Cass., 7/7/2016, n. 13941; Cass., 7/7/2016, n. 13940)).

    La norma consente al creditore fondiario di rivolgere al debitore originario atti riguardanti la garanzia nonostante il trasferimento del bene, ma tali atti devono essere diretti a esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato; non basta un atto relativo al solo credito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Alcuna efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2880 c.c., può essere infatti nella specie riconosciuta all’ammissione al passivo del fallimento del debitore originario R.. E ciò a prescindere dall’operatività o meno del T.U. n. 646 del 1905, art. 20, nei confronti di ICR (6) s.r.l., cui è subentrata la società Sagrantino Italy s.r.l., cessionaria dell’originario credito fondiario FONSPA, già ammesso al passivo, non essendo pertanto necessario l’approfondimento della disciplina in forza della quale si è determinata siffatta cessione, dovendo conseguentemente provvedersi ex art. 384 c.p.c., comma 4, a correggere sul punto la motivazione (nella specie effettuata invero per relationem) della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto.

    Quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Corte può correggerne la motivazione senza cassare la decisione; nella fattispecie la correzione ha eliminato la necessità di decidere se il beneficio del credito fondiario fosse estensibile al cessionario.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando un bene ipotecato è trasferito a un terzo acquirente, l’art. 2880 c.c. consente che la garanzia si prescriva autonomamente rispetto al credito garantito; il termine ventennale decorre dalla trascrizione del titolo di acquisto del terzo.
  • Per interrompere la prescrizione dell’ipoteca nei confronti del terzo acquirente, il creditore o il suo avente causa deve compiere un atto diretto a esercitare o conservare la garanzia reale nei confronti del terzo. Gli atti relativi al solo credito e rivolti al debitore originario non sono sufficienti.
  • L’ammissione al passivo del fallimento del debitore interrompe la prescrizione della garanzia sul bene soltanto se il bene ipotecato è compreso o viene successivamente acquisito alla massa, così che la garanzia possa essere attuata nell’ambito della procedura concorsuale.
  • La disciplina del credito fondiario che consente di rivolgere determinati atti al debitore iscritto anche dopo il trasferimento del bene non rende efficaci, ai fini dell’art. 2880 c.c., atti concernenti il solo credito: l’atto deve essere rivolto all’esercizio del diritto di espropriare il bene ipotecato.

Come è indicizzato

MateriePegno e ipotecaImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiDiritti realiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.