Cassazione Civile, Ordinanza n. 23260/2019 del 18/09/2019
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coeredi)
La controversia
La controversia nasceva dalla successione di una persona deceduta, per la quale erano stati prodotti un testamento olografo del 10 marzo 1996 e, in un successivo giudizio connesso, un testamento pubblico del 9 maggio 1992. Il fallimento di una società e del socio accomandatario, erede del de cuius, aveva chiesto nel 2000 la nullità del testamento olografo e la divisione secondo la successione legittima. Altri coeredi avevano chiesto che fosse conferito in collazione il pagamento di 280.000.000 di lire effettuato dal de cuius per estinguere un debito della società e riferibile al figlio. In un autonomo giudizio introdotto nel 2010, una coerede aveva domandato l’accertamento degli effetti del testamento pubblico, che prevedeva la divisione in parti uguali tra i figli, salvo uno, già beneficiario di 260.000.000 di lire quale anticipo della quota. Riunite le cause, il Tribunale dichiarò inammissibile la produzione del testamento pubblico perché tardiva rispetto alle preclusioni maturate nel giudizio del 2000, escluse la collazione del pagamento e compensò le spese. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 10 marzo 2017, rigettò l’appello principale dei coeredi e accolse in parte l’appello incidentale dell’erede del beneficiario quanto alle spese di primo grado, poste per metà a carico della parte appellante incidentale. I coeredi ricorsero per cassazione con tre motivi. Il primo denunciava violazione delle norme processuali e sosteneva che la domanda fondata sul testamento pubblico, proposta in un autonomo giudizio con diversa causa petendi, non poteva essere assoggettata alle preclusioni del processo precedente per effetto della riunione. Il secondo deduceva che la produzione del testamento pubblico era tempestiva, essendo il documento divenuto ostensibile solo dopo la pubblicazione del 26 gennaio 2006, come risultava dal certificato dell’archivio notarile. Il terzo sosteneva che il pagamento del debito aveva generato un credito di regresso verso il figlio e che la rinuncia a esercitarlo integrava una donazione indiretta soggetta a collazione. La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il secondo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la riunione per connessione non elimina l’autonomia delle cause né consente di applicare alla domanda e alle prove di una causa le preclusioni già maturate nell’altra. La Corte d’appello aveva quindi errato nel considerare tardiva la produzione del testamento pubblico nella causa successiva e nel non decidere la domanda fondata su quel testamento. Il secondo motivo, relativo alla data in cui il documento era divenuto ostensibile, è stato assorbito, poiché l’accoglimento del primo ha soddisfatto l’interesse corrispondente. È stato accolto anche il terzo motivo: il pagamento del debito può integrare una donazione indiretta quando, insieme al mancato regresso o alla mancata surrogazione, realizza un’attribuzione patrimoniale gratuita; l’eventuale interesse proprio del solvens all’adempimento non esclude di per sé la liberalità, che va valutata considerando lo scopo attributivo e il collegamento funzionale degli atti, non il solo pagamento isolato. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell’art. 274 c.p.c., non intacca l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può nè sopprimere nè comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c.
La riunione per connessione non sopprime né comprime l’autonomia delle cause riunite e non trasferisce automaticamente a una causa le preclusioni maturate nell’altra.
Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell’art. 274 c.p.c., non intacca l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può nè sopprimere nè comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande appartenenti a ciascuna causa riunita, senza che la riunione ne cancelli l’autonomo corredo assertivo e probatorio.
In particolare, allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l’attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile.
Quando è allegato il pagamento del debito altrui come donazione indiretta rilevante per la collazione, si intende dedotto anche il mancato regresso o la mancata surrogazione, necessari a configurare l’attribuzione patrimoniale gratuita.
A nulla rileva l’esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all’adempimento, sia perchè il requisito di liberalità dell’atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti.
La donazione indiretta non si identifica con il solo pagamento: la liberalità va valutata in relazione allo scopo attributivo e al collegamento funzionale tra il pagamento e il mancato regresso o la mancata surrogazione. L’interesse proprio del solvens all’adempimento non esclude, da solo, la liberalità.
Massime di principio
- La riunione per connessione non priva le cause riunite della loro autonomia: ciascuna conserva il proprio corredo assertivo e probatorio. Di conseguenza, una domanda o un’allegazione probatoria ammissibile nella causa di provenienza non diviene tardiva per il solo fatto che, al momento della riunione, siano già maturate preclusioni in un’altra causa.
- Il giudice che riunisce cause connesse deve comunque decidere le domande proposte in ciascuna di esse; la riunione non può comportare la soppressione o la compressione delle rispettive questioni e prove.
- Il pagamento di un debito altrui può integrare una donazione indiretta quando, considerato insieme al mancato esercizio del regresso o alla mancata surrogazione, realizza un’attribuzione patrimoniale gratuita. La liberalità non va valutata isolando il pagamento dal collegamento funzionale con gli altri atti.
- L’interesse proprio del soggetto che paga all’adempimento del debito non esclude di per sé la donazione indiretta: occorre considerare lo scopo attributivo perseguito e l’effetto complessivo degli atti, anziché identificare la liberalità con il mezzo impiegato.
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